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La consulenza tecnica nelle crisi familiari PDF Stampa E-mail
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consulenza familiare

 Si è svolto a Verona il Convegno nazionale La consulenza tecnica nelle crisi familiari: la cornice, il metodo, l’etica (7-8-9 giugno 2007), organizzato dal Gruppo Interdisciplinare Psicoforense (GI PSI) Azienda Ulss 20 – Verona: alla psichiatra e psicoterapeuta Giuseppina Vellone, consulente tecnico del Tribunale di Verona, tra i promotori del convegno, abbiamo posto alcune domande.

Qual è attualmente il livello di diffusione ed intensità delle crisi familiari?


La diffusione delle crisi familiari ha raggiunto -soprattutto al nord Italia- livelli drammatici. Recenti statistiche segnalano che il 50% delle coppie sposate vive crisi spesso irreversibili; a ciò si devono aggiungere le separazioni delle coppie di fatto che non giungono ad osservazione diretta.
La conflittualità esasperata e violenta prima appannaggio di coppie di livello socio-culturale basso è attualmente presente anche in coppie che appartengono a classi sociali medio alte.

Caratteristica comune è la presenza di tratti narcisistici di personalità in uno o entrambi i partner. Tale elemento psicopatologico condiziona massicciamente la relazione con l’ “altro”, che viene esperito come una propria appendice e che pertanto non può né avere vita autonoma né tanto meno consentirsi di deludere. In tali relazioni anche i figli sono vissuti solo come una protesi al proprio sé e pertanto utilizzati senza esclusione di colpi per ferire l’altro.

Concludendo, l’elevata intensità delle crisi familiari è proporzionale all’incapacità di creare legami sani, in cui l’altra persona venga vissuta e percepita come realtà autonoma verso la quale si deve avere un atteggiamento di rispetto e considerazione.


Sempre più esperti si occupano della famiglia soprattutto quando entra in crisi: che ruolo svolge il consulente tecnico in tale pluralità di pareri ed interventi?


Bisogna distinguere fra il ruolo del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) del tribunale e il ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP).
Il CTU è un ausiliario del giudice che ne risulta l’unico committente; al CTU il giudice pone un quesito ed egli attraverso un chiaro e sperimentato percorso metodologico deve rispondere; tale risposta deve essere chiara ed esaustiva.

Il CTU non deve limitarsi solamente ad una mera fotografia della situazione della famiglia in oggetto, ma deve rintracciare le possibili risorse evolutive che consentono ai minori di poter essere al centro di un sistema dove l’obiettivo cardine è la loro tutela.

Qualora i genitori risultassero incapaci o in difficoltà rispetto all’accudimento dei figli, il CTU deve valutare le famiglie allargate e figure terze significative al fine di ipotizzare un entourage supportivo alla crescita serena dei minori stessi. Qualora viceversa si evidenziassero condizioni pregiudizievoli per una crescita armonica, il CTU ha l’obbligo della segnalazione all’Autorità Giudiziaria medesima.

Il CTP invece ha l’obbligo di vigilare sull’operato del CTU al fine di verificare se lo stesso mantiene una reale equidistanza e neutralità fra le parti; inoltre deve vigilare sulla correttezza del metodo utilizzato avendo cura di controllare sia le risultanze dei colloqui clinici che delle valutazioni testali, ma soprattutto di indicare in tempi utili approfondimenti opportuni per analizzare nel suo complesso la rete socio-ambientale in cui vive il minore.

Altra funzione del CTP parimenti significativa è quella, dopo aver accolto il dolore che la propria parte veicola, di aiutarla ad uscire dalla spirale della rancorosità e del conflitto per passare ad una collaborazione autentica e fattiva verso un progetto di bigenitorialità condivisa.
I consulenti debbono ricordare che i periziandi chiedono apparentemente giustizia al tribunale; in realtà nutrono l’aspettativa che sia fatta “giustizia” per bisogni infantili che altrove sono stati violati.

Elemento imprescindibile è poi il convincimento che entrambi i partner hanno contribuito al fallimento della loro storia: vittima e carnefice sono ruoli dinamici che spesso coesistono nella stessa persona; pertanto la soluzione del problema non è nell’attacco all’altro ma nel riconoscimento delle proprie responsabilità.

Ogni periziando porta la sua verità, la sua rabbia, il suo dolore: la consulenza tecnica può essere uno strumento “terapeutico” per rinarrare le storie personali alla ricerca di intrecci patologici; a tal fine l’operato dei consulenti è prezioso.


Ha sufficiente validazione scientifica o comunque adeguato riscontro empirico il concetto di “capacità genitoriale”?


La valutazione di capacità genitoriale è un iter complesso e articolato: per prima cosa bisogna escludere la presenza nei genitori di elementi psicopatologici a carattere invalidante che possano mettere a repentaglio l’integrità psicofisica dei figli; poi si deve verificare se i genitori riescono ad attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relative allo stato di sviluppo dei figli e alle loro esigenze evolutive (studio della funzione riflessiva).

Si deve porre poi attenzione al criterio del desiderio autentico dei figli ed al tipo di attaccamento che si manifesta sempre fra il genitore e la prole. In caso di separazione o divorzio, altro criterio cardine è il criterio dell’accesso, ossia la presenza delle capacità di saper mantenere vivo il genitore assente e soprattutto il rispetto al diritto-dovere dell’altro a partecipare alla crescita e all’educazione dei figli.

Maurizio Mottola

http://www.quaderniradicali.it/agenzia/index.php?op=read&nid=15537#24299560810167342605

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