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Niente mantenimento per il figlio maggiorenne convivente con la madre che ha iniziato a lavorare, anche se in seguito ha perso il posto. Una volta venuti meno i presupposti del mantenimento, non possono più risorgere anche se cambia la situazione.
Se hai avuto un lavoro, vuol dire che lo ritroverai. E il licenziamento non fa rinascere l'obbligo di mantenimento.
ROMA 23 novembre 2010 - da il sole24ore - Così la Corte di cassazione (sentenza n.23590/2010) ha affrontato il caso di un marito, separato dalla moglie, che dalla Corte d'appello di Firenze aveva ottenuto, tra l'altro, l'azzeramento dell'assegno corrisposto mensilmente al figlio (maggiorenne da due anni) in ragione del fatto che aveva trovato un lavoro, anche se a tempo determinato. La moglie aveva presentato ricorso per una serie di motivi, dei quali il quinto riguardava appunto la questione della perdita del lavoro da parte del figlio: per la ricorrente la disoccupazione era sopravvenuta a un contratto a tempo determinato, quindi il figlio non poteva dirsi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.
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