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Spoleto, lite per la casa: suocera sconfitta da 'nuora di fatto' PDF Stampa E-mail
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casa_ciclone_maxi.jpgA ex convivente del figlio il diritto di restare in casa suocera.

Roma, 12 set. (Apcom) - Non sono sposati ma hanno una figlia e la suocera 'virtuale', proprietaria di un grande appartamento offre l'abitazione alla coppia e al pargolo. Dieci anni circa tutti insieme divisi tra piano di sopra e di sotto di una bella casa a Trevi. Ma la coppia un giorno si è rotta e la nonna rivuole per sè tutta la casa, senza 'nuora' di fatto e nipote.

Per sgomberare il campo ricorre ai giudici, ma il tribunale di Spoleto le dà picche: alla nuora di fatto spetta la casa in comodato d'uso indeterminato, e non precario. Così è la ex 'suocera' a doversene andare: armi e bagagli, e non solo via da casa, bensì via dalla città, trasferita altrove.

"E' una decisione innovativa", sottolinea l'avvocato Antonio Francesconi che ha assistito la 30enne umbra, "perchè ha dato alla coppia di fatto le stesse tutele di una famiglia legale, fondata sul matrimonio". L'ordinanza del Tribunale di Spoleto "spalanca le porte ai Dico ed ai Pacs", rilancia il presidente dell'Associazione matrimonialisti italiani Gian Ettore Gassani, che spiega: "Di fatto i conviventi in Italia, quando finisce il rapporto, non hanno diritto né ad assegno di mantenimento, né all'attribuzione della casa anche se dimostrano di versare in stato di indigenza e di aver convissuto per decenni con l'ex convivente. L'unica garanzia è per i figli 'naturali'". Per Gassani "la giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità, sta creando un orientamento che, di fatto, sta istituzionalizzando i Dico ed i Pacs".

Giuridicamente la vicenda di Spoleto è un po' complessa, una guerra dei Roses more uxorio, allargata alla suocera. L'anziana signora infatti, chiusa la storia d'amore del figlio, fa ricorso al giudice monocratico di Spoleto, ex articolo 700 del codice di procedura civile - ovvero provvedimento - d'urgenza chiedendo la restituzione dell'immobile perché "occupatosenza titolo", da 'ex nuora' e nipote. La convivente abbandonata si costituisce in giudizio, e qui la sorpresa arriva dal giudice: la nuora di fatto deve restare, perché si applica al caso il comodato d'uso a tempo indeterminato, 1809 codice civile, per cui il proprietario per avere la restituzione dell'immobile deve dimostrare di avere un bisogno urgente ed imprevedibile. E questo non è il caso: un amore finito non basta.

La suocera di fatto fa reclamo, ma anche il tribunale di Spoleto in composizione collegiale conferma la decisione del giudice monocratico. "Sostanzialmente è la stessa tutela che viene usualmente accordata alla famiglia legale fondata sul matrimonio", dice l'avvocato spoletino Francesconi, aggiungendo: "E' importante sottolineare che la decisione dei giudici umbri inoltre ha stabilito il diritto dell'ex convivente indipendentemente dalla presenza dell'erede, l'ordinanza prescinde dall'esistenza della figlia della coppia", nonché nipotina della signora, che ora ha circa dieci anni.

Su questo fronte in realtà l'altro lato della coppia, il figlio della signora, ha tentato anche un'altra battaglia legale, quella dell'affidamento, introducendo l'azione presso il tribunale dei minorenni di Perugia quasi contemporaneamente all'attacco 'immobiliare' di sua madre. Ma anche il tribunale dei minori ha calato un picche: affidamento della bambina condiviso ma con permanenza presso la madre che pertanto è anche assegnataria della casa in base al nuovo articolo 155 quater del codice civile, che estende il diritto di abitazione anche alla convivenza more uxorio.

Madre e figlia quindi ora vivono "abbastanza serenamente e tranquille" nella grande casa di Trevi, la nonna ha fatto le valigie e cambiato città.

 

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