| Affido condiviso un anno dopo |
|
|
|
Ancona, venerdi 16 marzo 2007 Conferenza-dibattito sul tema: “L’attuazione della Legge 54/2006 sull’affido condiviso dopo un anno”. L’evento organizzato dall’Osservatorio per il Diritto di Famiglia, associazione professionale fra avvocati. Fra i membri di tale Osservatorio Maurizio Barbieri, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, e già impegnato attivamente nella vita politica della nostra città. Tra le persone che hanno assistito al dibattito, c’erano diversi soci di papà separati Onlus nazionale. Mario Feroce di Ancona, Stefano di Ancona, Albina Camerino e Saturno Carassi di Ascoli Piceno Tali relatori hanno salutato come co-organizzatrice dell’evento la Dr.ssa Clelia Di Silvestro, presente in aula, Giudice presso il Tribunale Ordinario di Ancona. Provo di seguito a rendere una sintesi delle tesi esposte, chiarendo che, non avendo potuto prendere appunti, né disponendo di registrazione, ovviamente questa sintesi non può che essere carente, e quindi rimando chi volesse avere ragguagli o ai relatori o agli altri astanti. • Disaccordo tra i genitori ed affido esclusivo: la giurisprudenza si va orientando nel considerare l’affido esclusivo come ipotesi residuale, applicabile solo in casi gravissimi, in cui, per esempio, sia palese, chiara e manifesta la volontà da parte di uno dei genitori di non assumersi responsabilità genitoriale. E’ al contrario abbastanza consolidato l’orientamento che il disaccordo anche rilevante tra i genitori non comporti di per sé affido esclusivo, rilevando, invece la volontà di ciascuno dei genitori di volersi assumere la responsabilità genitoriale. Se quindi ai fini del riconoscimento dell’affido condiviso il disaccordo tra i genitori è praticamente irrilevante (il che è logica conseguenza del fatto che la potestà genitoriale sulla ordinaria amministrazione viene esercitata in maniera disgiunta, in tal senso rileva Sentenza Corte d’Appello Trento, Tribunale Ordinario Marsala e Tribunale di Bologna), può invece avere qualche rilevanza il disaccordo tra genitore e figlio, che viene attentamente valutato dal giudice. In linea di massima, almeno al tribunale ordinario di Roma, si tende a non avallare le eventuali prime risultanze processuali da cui potrebbe sembrare che il minore abbia disaccordi con uno dei genitori, poiché i giudici hanno molto presenti le possibilità che i minori possano aver subito influenze in tal senso, ed in più perché si ritiene che il regime di affido condiviso abbia funzioni di impulso alla diminuzione del disaccordo, cioè che debba essere assegnato non solo quando c’è accordo, ma, anche quando non c’è, proprio perché può avere un effetto di stabilizzazione dell’accordo genitoriale. Vi può essere ancora possibilità di affido esclusivo in casi in cui i genitori risiedano in posti molto lontani (in nazioni diverse). Stanno valutando caso per caso le richieste di affido condiviso in casi in cui i genitori risiedano in città diverse.
• Assegno di mantenimento: Sino a prima della L. 54/06 presso il Tribunale di Roma era normale in ogni caso prevedere almeno un livello minimo di assegno economico per il mantenimento dei minori. Dall’entrata in vigore della Legge, ove possibile, i Giudici stanno favorendo eventuali soluzioni ove le spese vengano imputate all’una o all’altra parte per capitoli di spesa. Questo tipo di soluzione, ancora minoritario ma che si va sempre più estendendo, comporta di conseguenza che non viene definito un obbligo materiale e fisico di corrispondere delle somme ben identificate, e d’altra parte fa cessare la difficile distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. Nella pratica, in diversi casi, i giudici non hanno potuto determinare gli obblighi di mantenimento per capitoli di spesa perché in presenza di taluni coniugi particolarmente sfuggenti a propri doveri coniugali, e che quindi meglio si possono controllare con la verifica materiale della corresponsione in denaro dell’assegno di mantenimento. E’ stato inoltre specificato che l’eventuale mantenimento in favore della prole maggiorenne ma non autonoma non è da considerarsi in via automatica che possa essere versato alla prole, necessitando tale scelta di una specifica conferma del Tribunale, che viene emessa dietro chiare motivazioni. • Assegnazione della casa coniugale: la nuova disciplina viene applicata con una complessa valutazione caso per caso. In taluni casi, anche ove sussisteva il diritto di abitazione per il coniuge col locatario, i giudici non hanno comunque disposto in tal senso. L’esempio portato è stato quello di una abitazione in uno stabile ove vi erano comunque altri parenti del coniuge non collocatario. Al fine pertanto di garantire una serena quotidianità ai minori, i giudici non hanno proceduto all’assegnazione del diritto di abitazione, favorendo una discreta lontananza. In altri casi, è stato comunque lasciato il diritto di abitazione al genitore collocatario anche in caso di nuova convivenza more uxorio, però, in tal caso, rideterminando gli obblighi di mantenimento e considerando la nuova situazione come foriera di un miglioramento economico. • Ascolto del minore di età superiore a 12 anni nell’ambito del procedimento di separazione: stanno cercando di applicare in maniera sistematizzata questa norma. L’ascolto avviene presso il Tribunale, in un’aula che purtroppo non è soddisfacentemente attrezzata all’uopo, alla presenza del solo Giudice e del Cancelliere. In alcuni casi si sono ascoltati anche bambini con età inferiore. E’ stato il caso di una separazione in cui i minori erano tre fratelli di 14, 12 e 10 anni. In questo caso sono stati ascoltati tutti e tre assieme. Cercano i giudici di effettuare tali sedute in orari il più possibile confacenti ai minori (di pomeriggio), ma ciò sta comportando complessi problemi organizzativi soprattutto per la gestione della turnazione del personale • Modificabilità delle condizioni di separazione: rimane inalterata la norma di modifica per comprovati motivi delle condizioni di separazione ex art. 710 cpc. I giudici ritengono che la analoga problematica in tema di divorzio si applichi in maniera difforme, ex L. 80/05: in questo caso l’obbligo delle motivazioni è più tenue, e sussiste una autonomia giuridica di questo istituto rispetto a quello della separazione. • Foro competente per materia: E’ annosa e complessa la definizione se, in tema di applicazione dell’art. 709 ter circa le sanzioni verso il coniuge inadempiente sia competente il Tribunale dei Minorenni od il Tribunale Ordinario. Comunque su questo tema dovrebbe esserci una pronuncia della Corte di Cassazione prevista per giorno 19 marzo (a seguito di un rilievo avanzato dalla Corte d’Appello di Milano). L’opinione dei relatori è che la definizione del Tribunale competente segua quella del procedimento originario. Sempre ad avviso dei relatori, ove la medesima parte instauri contemporaneamente vari procedimenti giuridici in vari Tribunali ognuno di questi procedimenti è suscettibile di essere sospeso. • attuazione dell’art. 709 ter cpc: ovviamente viene confermata l’attuazione del disposto legislativo che prevede ammende per il genitore inadempiente. Si è sottolineato che il provvedimento deve essere adeguatamente e largamente motivato, che i motivi debbono essere gravi, e che tale ammenda comporta il riconoscimento di un danno verso il minore, e che quindi tale ammenda va riconosciuta al minore. • reclamabilità dei giudizi: la possibilità di ricorrere in appello è ovviamente legata alla tempistica di notifica della sentenza di primo grado. Si è sottolineata l’importanza da parte dei potenziali ricorrenti di osservare tali tempi e far notificare le sentenze (cosa cui quasi mai alcuno adempie)
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!
Powered by !JoomlaComment 3.26
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||||
| < Prec. | Pros. > |
|---|