Muovi il mouse per tornare al sito.

Navigator

Blog dei Pomodori
Sedi Regionali in Italia
Blog Regionali
Contatti
Radio
Comunicazione Condiviso
WebTV
Installa FIREFOX
Referenti Reg. e prov.

Cerca in Google

Google
Home arrow Blog Regionali arrow Home Puglia arrow Affido condiviso dei genitori La legge stenta a decollare
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Affido condiviso dei genitori La legge stenta a decollare PDF Stampa E-mail
Valutazione utente: / 1
ScarsoOttimo 
  «Un terreno scivoloso e spinoso». Così definisce il tema dell’affido condiviso Guido De Rossi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Foggia, al convegno organizzato l’altra sera dall’associazione Genitori Separati. 
«Abbiamo voluto riunire attorno al tavolo le figure che possono minare i rapporti con i propri figli – spiega Antonio De Leonardis, presidente della Ge.Se. - non per fare polemica ma per attivare una collaborazione costruttiva». Gremita la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana. Professionisti della legge e non solo, anche cittadini intenzionati a capire l’essenza della legge 54/2006 considerata per molti addetti al lavoro una “rivoluzione copernicana”. A poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, non si stemperano le polemiche e i malcontenti dei coniugi separati che seppur smettono di essere coppia, continuano ad essere genitori. La legge stenta ad essere pienamente applicata. Ci si interroga sui perché. “Ritardi culturali”, “resistenza della magistratura”, sta di fatto che la riforma più importante del diritto di famiglia dopo quella del 1975 fa discutere tutti. Tra i magistrati, giudici e avvocati, lunedì sedeva anche Marino Maglietta, l’ideatore della legge, che nel corso di quattro legislature, ha contribuito alla redazione dei testi base che hanno condotto al testo definitivo approvato il 24 gennaio 2006. «C’è ancora tanta confusione tra l’affidamento congiunto e l’affidamento condiviso». Maglietta guarda a paesi come la Francia e il Belgio che hanno introdotto il doppio domicilio del minore superando l’idea di genitore collocatario, che in sostanza contribuisce a conservare l’antico concetto di unico affidatario. Centrale nella legge è l’idea espressa all’articolo 155 del codice civile: la bigenitorialità non è solo una legittima rivendicazione del genitore escluso dall’affidamento e relegato alla sola funzione sostentatrice, ma un diritto soggettivo del minore, da collocare nell’ambito dei diritti della personalità. La riforma amplia il contenuto del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. «Ciò consente al minore – spiega  Mauro Laskavy, giudice onorario del Tribunale dei Minori di Bari - di non dover scegliere più un solo genitore, bensì crescere nella convinzione che i genitori sono entrambi necessari per una vita armoniosa». L’ha definita una «legge del bambino ritrovato» Antonio Bucaro, giudice del Tribunale di Foggia. Il giudice dispone l’audizione del figlio minore che abbia dodici anni oppure anche di età inferiore «ove capace di discernimento». In più la riforma fa emergere figure come quelle dei nonni, «che nella vita quotidiana costituiscono importanti punti di riferimento per il minore ma che la prassi giuridica della separazione ha quasi sempre trascurato».

Laura Armillotta

 

 

Commenti
Cerca RSS
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prec.   Pros. >