Mamma dovrŕ risarcire il figlio. Non gli permise di vedere il papŕ. PDF Stampa E-mail
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giudice.jpgA Firenze la Corte ha applicato per la prima volta la legge sull'affidamento condiviso che prevede sanzioni per chi non rispetta quanto stabilito nella sentenza di divorzio.

La donna condannata a pagare anche l'ex coniuge nonché una somma a favore dello Stato.

FIRENZE - Non rispettare quanto stabilito nella sentenza di divorzio e impedire al figlio minorenne di passare del tempo con l'ex marito prevede delle sanzioni. L'affidamento condiviso contempla un risarcimento in questi casi, ma per la prima volta i giudici hanno applicato la legge del 2006 e condannato una madre a pagare sia l'ex coniuge che il ragazzo, nonché una somma a favore dello Stato.

La Corte di appello di Firenze, dietro istanza degli avvocati Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, ha infatti condannato la mamma a pagare 650 euro al figlio (da depositare con libretto vincolato a favore del ragazzo) e 350 euro di euro all'ex marito e l'ha ammonita al rispetto del provvedimento che stabilisce i rapporti genitori/figlio.

Il provvedimento della Corte di Appello è chiaro: "La condotta della donna costituisce violazione di quanto stabilito per legge dal tribunale e questo arreca implicitamente danno alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio".

Per la prima volta la Corte ha applicato l'articolo 709 ter del codice di procedura civile, introdotto nel 2006 dalla legge sull'affidamento condiviso. Prevede che il genitore che non rispetta i provvedimenti del giudice possa essere sanzionato e condannato a corrispondere, a titolo di risarcimento danni, una somma a favore del figlio e dell'altro genitore, oltre che condannato a una pena pecuniaria a favore dello Stato.

"L'articolo in questione - spiegano gli avvocati Tozzi e Vallini - si applica sia quando uno dei due genitori impedisce all'altro di stare con il figlio, sia là dove il genitore non convivente con il ragazzo non lo frequenta quantomeno per i tempi e modalità stabilite dal giudice. In altre parole, ogni volta che non viene rispettato dai genitori il provvedimento del Giudice, può intervenire il 709 ter".

Un provvedimento che cambia i rapporti spesso conflittuali tra ex coniugi: ora impedire all'altro genitore di vedere il figlio, strumentalizzando il minore per fare dispetto all'ex consorte, oppure non tenerlo presso di sé quando è previsto dal tribunale, può significare ogni volta essere sanzionati al pagamento di una somma a favore del figlio, dell'ex coniuge e dello Stato, oltre che subire un ammonimento.

Danno per il padre, danno per il figlio, dunque. E risarcimento per entrambi, come prevede la legge: in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (il giudice) può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.

(25 febbraio 2008) dal sito internet Repubblica.it
Commenti
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Alex  - condannato chi viola il diritt   |2008-03-03 04:28:22
Vi inserisco una commento ricevuto via e mail

una sentenza del tribunale di
firenze che per la prima volta ha applicato sanzioni pecuniarie per chi non
rispetta quanto stabilito nella sentenza di divorzio condannando in questo caso
la mamma che impediva al figlio di vedere il padre un'ammenda di 650 euro da
pagare al figlio e di 350 euro all'ex marito.
Speriamo in bene che da oggi in
poi, i Tribunali inizino ad applicare la norma ovviamente a favore dell'uno e
dell'altro genitore a seconda dei casi.

un saluto a tutti
susy
jakk   |2008-03-04 20:12:20
secondo Marino Maglietta perň questo non č il primo caso in assoluto di
applicazione del 709ter, inoltre il giudice estensore del provvedimento non é
proprio uno stinco di santo ha fatto anche dei casini terribili in altri casi
persino violando la legge (MM credo conosca bene la situazione a Firenze).
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