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| Cassazione: no Tfr a ex se giudice non ha fissato assegno divorzio |
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Roma, 4 ago. (Apcom) - - da divorziobreve.it - L'ex non ha diritto a una quota della liquidazione dell'altro se il mantenimento che ha ricevuto per anni non è stato ratificato con un provvedimento del giudice ma è frutto, esclusivamente, di un accordo della coppia. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 21002 del 1 agosto 2008, ha accolto il ricorso di un ex marito condannato dalla Corte d'appello di Bologna, ad agosto del 2005, a corrispondere alla moglie anche una quota del Tfr ricevuto dall'azienda. In sede di separazione i due avevano concordato un mantenimento di 1.250 euro in favore della donna. Ma in realtà nessun tribunale aveva sancito l'obbligo di un assegno di divorzio. Lei, non contenta, aveva chiesto al tribunale di Bologna di avere anche una quota della liquidazione e, in prima battuta, aveva perso. La Corte d'appello emiliana aveva poi rovesciato il verdetto stabilendo che lui doveva alla ex moglie 57mila euro della sua liquidazione. Le cose poi sono cambiate in Cassazione: la prima sezione civile, alla quale ha fatto ricorso l'uomo, ha stabilito che essendo il mantenimento frutto di un accordo fra le parti non poteva essere aggredita anche la sua liquidazione. "Il sorgere del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto - si legge in sentenza - non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse fra le parti, ma presuppone che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo una sentenza che abbia liquidato un assegno, ovvero dopo la proposizione del giudizio di divorzio nel quale sia stata successivamente giudizialmente liquidato l'assegno di divorzio".
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