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Come pagano i divorziati PDF Stampa E-mail
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  E' necessario non essere proprietari di un altro immobile utilizzato come abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa coniugale.

ROMA (9 giugno) - Il Messaggero - L’esenzione dal pagamento dell’Ici vale anche per chi, in conseguenza separazione o divorzio, risulta proprietario della casa coniugale, ma non assegnatario. Ad esempio, il marito proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento che è stato assegnato dal Giudice alla moglie, non deve pagare l’Ici, a meno che non sia una casa di pregio (categorie catastali A1, A8 o A9).

Se, invece, l’abitazione in questione rientra nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) e, quindi, è dovuta l’Ici, si possono applicare le agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota e detrazione).
Per usufruire di questi benefici (esenzione o aliquota ridotta) è necessario, però, non essere proprietari di un altro immobile utilizzato come abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa coniugale.
Se, ad esempio, il marito non assegnatario possiede nello stesso Comune dell’ex casa coniugale un altro appartamento che non può utilizzare come abitazione principale perché l’ha dato in affitto, l’esenzione Ici scatta comunque.
Per ulteriori informazioni si può consultare la risoluzione delle Finanze (n. 12 del 5/6/2008) disponibile anche sul sito www.finanze.it.

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