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| L'assegno corrisposto"una tantum" in caso di divorzio non deve essere assoggettato all'irpef |
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L'assegno corrisposto"una tantum" in caso di divorzio non deve essere assoggettato all'irpef – Perché non costituisce reddito (Cassazione Sezione Prima Civile n. 11437 del 12 ottobre 1999, Pres. Sgroi, Rel. Di Palma). In caso di divorzio i coniugi possono definire i rapporti patrimoniali sia con la pattuizione di un assegno periodico sia con la corresponsione di un assegno una tantum. Deve ritenersi che l’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal Tribunale, su accordo delle parti, “in un’unica soluzione”, non sia qualificabile come “reddito” e quindi non concorra a formare il reddito complessivo netto imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In proposito deve tenersi presente, tra l’altro, che nella sua dimensione squisitamente economica, il reddito è flusso di beni. Secondo la definizione utilizzata dal legislatore ai fini dell'abrogata imposta di ricchezza mobile (art.81 comma 1 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette: "Presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in danaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte...."), il reddito è una nuova ricchezza, in relazione di effetto a causa con una energia o forza produttiva: il "reddito prodotto" è, cioè, in rapporto di causalità con la "fonte" produttiva della nuova ricchezza, la quale può, pertanto, definirsi siccome "patrimonio" produttivo. In sintesi, mentre il reddito è "flusso di beni", il patrimonio o capitale è "fondo di beni", da cui scaturisce il reddito, inteso come nuova ricchezza prodotta. In applicazione di tali principi deve ritenersi che l’assegno corrisposto una tantum rientri nel concetto di attribuzione patrimoniale anziché in quello di reddit
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