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Quando cessa l’obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne? PDF Stampa E-mail
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Figli grandi che restano in famiglia, sul loro diritto di mantenimento

È della settimana scorsa, la definizione di “bamboccioni” data dal Ministro dell’Economia Padoa Schioppa riferita ai giovani che ad una certa età rimangono ancora a vivere in casa con i genitori. Senza dilungarsi su critiche giuste o sbagliate su questa definizione, mi sembra interessante analizzare, però, una situazione che spesso si verifica nei casi di separazione e divorzio, quando il figlio affidato all’altro genitore diviene maggiorenne.

Prima dell’entrata in vigore della l. 54/2006 il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni, ma ancora dipendenti dai genitori, era regolato solo dalla giurisprudenza, che andava quindi a colmare un vuoto legislativo. Secondo il principio che guidava la Cassazione l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli, secondo quanto stabilito dall’art 148 c.c., non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura immutato, finché il genitore interessato alla cessazione dell’obbligo stesso, non fornisca la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, o che il mancato svolgimento di una attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto non giustificato dalle sue aspirazioni legate al percorso di studi fin li svolto (Cass. 4102/07, Cass. 23672/06). L’autosufficienza economica dei figli, consente a questi, ormai divenuti adulti e responsabili (si spera) di effettuare le scelte di vita ritenute preferibili, rimanendo nella famiglia di origine o dando vita ad un nucleo familiare autonomo ma senza più intervenire nel sostentamento degli stessi, differentemente da quanto avviene nel caso di figli minori o di maggiorenni non autosufficienti economicamente (Cass. 20256/06). Detto questo, l’art 155quinquies del c.c. ha quindi regolamentato espressamente la materia, prevedendo che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.

 

Ma quando cessa l’obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne?
I motivi che fanno venire meno l’obbligo di mantenimento sono essenzialmente due: il raggiungimento dell’indipendenza economica o il persistere di uno stato di disoccupazione dovuto ad un atteggiamento di inerzia del figlio o dal suo rifiuto ingiustificato a svolgere un’attività lavorativa remunerata.

 

Per quanto riguarda il primo motivo, occorre dare una definizione di indipendenza economica; ancora una volta la definizione ci viene fornita dalla Cassazione che ha chiarito che l’indipendenza economica consiste nel percepimento di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita dal soggetto connessa allo svolgimento di una attività lavorativa remunerata o quantomeno all’avvio verso di essa, con prospettive concrete tali da assicurare al figlio maggiorenne un introito stabile e sicuro anche per l’avvenire (Cass. 8221/06, Cass.4188/06, Cass. 22214/04). In poche parole, l’obbligo del genitore cessa nel momento in cui il figlio abbia trovato un lavoro stabile che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso (Cass. 12477/04). Se lo stato di disoccupazione persiste a causa di un atteggiamento svogliato e negligente del figlio che, pur potendo, non si attiva almeno nella ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto, il genitore può chiedere al Giudice di cessare la corresponsione dell’assegno periodico. Ovviamente, il genitore interessato dovrà dare prova sia del percepimento di un reddito adeguato, sia dello stato di colpevole inerzia del figlio.

 

Ma a questo punto sorgerebbe spontanea un’alta domanda, e cioè: si può stabilire un termine oltre il quale l’obbligo dei genitori finisce?

 

La Cassazione ha escluso che possa fissarsi un termine perentorio, dato che l’obbligo di mantenimento si protrae per consentire il completamento degli studi e per le difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (Cass. 8221/06). Ma nell’ambito di questo orientamento si precisa che la persistenza dei presupposti che giustificano l’obbligo dei genitori al mantenimento deve essere contemperata a criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei figli beneficiari, in modo da escludere che la “tutela della prole” possa essere protratta oltre dei ragionevoli limiti di tempo e misura al di la dei quali si risolverebbe in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass. 12477/04).

 


Nonostante non esista un’età prefissata, il Tribunale di Bari in recenti pronunce di merito, ha fissato l’età di trent’anni come spartiacque nell’onere della prova: secondo tale orientamento fino al compimento dei trenta anni spetta al genitore che chieda di essere esonerato dall’obbligo di mantenimento, dimostrare che il figlio non si sia sufficientemente impegnato per rendersi autonomo; superati i trenta anni sarà il figlio a dover dimostrare di essersi trovato in circostanze, a lui non imputabili, tali da rendere impossibile il raggiungimento dell’indipendenza economica. Il Trib. di Bari sosterrebbe, dunque, una presunzione di autonomia e indipendenza economica da parte di chi abbia superato tale età (Trib. Bari 20/04/2004 e Trib. Bari 2681/06).

 

Per quanto detto, occorre però distinguere l’ipotesi in cui il figlio abbia proseguito o meno gli studi universitari. E quindi, nell’ipotesi in cui il figlio non abbia proseguito gli studi la giurisprudenza tende a far cessare l’obbligo di mantenimento all’incirca intorno al ventiduesimo-ventitreesimo anno di età (Cass.10894/04). In caso di studi universitari, invece, alcune pronunce della Suprema Corte hanno attribuito rilievo al pessimo rendimento dimostrato dal figlio nel corso degli studi (Cass.2338/06, Cass. 951/05) o al fatto che l’impossibilità del figlio di trovare un lavoro e procurarsi quindi un reddito idoneo a renderlo indipendente è dovuto alla dedizione del suo tempo disponibile agli studi.

 

Ne consegue quindi che un limite ragionevole viene fissato dalla giurisprudenza intorno ai ventisei anni, fermo restando che tale limite potrà essere anticipato dal genitore che dimostri l’inadeguato o nullo impegno del figlio profuso negli studi o posticipato nel caso il figlio dimostri che il suo ritardo nello studio è dovuto a particolari circostanze.

 

Dal sito vivicorato.it

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