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| Separazioni e affido condiviso: qualcosa occorre rivedere |
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27 ottobre 2008 - Avv.Mirco Minardi - Dal sito 60019.it - Quello delle separazioni legali in Italia è ormai diventato un vero e proprio dramma sociale. Ogni anno decine di migliaia di coppie di separano, a volte senza aver prima dato una vera e propria chance al loro matrimonio. Ultimamente mi sono capitate coppie sposate da appena sei mesi.
Ma ciò di cui voglio parlare oggi è un aspetto drammatico, che si aggiunge al dramma. Mi riferisco ai casi in cui la decisione di separarsi provenga da uno dei due coniugi, spesso perché ha già iniziato un’altra relazione. Difatti, nel nostro ordinamento basta la volontà di uno dei coniugi per ottenere una sentenza di separazione, a nulla rilevando l’eventuale opposizione dell’altro. Come tutti sanno, oggi esiste l’affidamento condiviso; in altre parole i figli minori, salvo casi eccezionali, vengono affidati ad entrambi i genitori. Tuttavia, nonostante l’affido condiviso, uno dei due viene nominato collocatario, cioè genitore con il quale i figli vivranno prevalentemente. In questo caso, l’altro genitore è tenuto a pagare un assegno di mantenimento (in media di 250 euro per ciascun figlio). Solitamente, è la madre ad essere individuata come genitore cui vengono affidati i figli. Per effetto del collocamento dei figli, scatta anche il regime dell’abitazione familiare, che, infatti, deve essere assegnata al genitore collocatario, a prescindere dal diritto di proprietà, come pure dal pagamento di eventuali mutui.
Qual è la conseguenza di tutto ciò? La conseguenza è che nei casi in cui la moglie decida di separarsi, perché, ad esempio, si è innamorata di un altro uomo, laddove le vengano affidati i figli, come quasi sempre accade, ottiene anche l’assegnazione della casa familiare, nonostante il marito ne sia proprietario esclusivo e magari continui a pagare il mutuo. E’ una situazione drammatica, profondamente ingiusta, che non tiene in debita considerazione i motivi che hanno portato alla rottura del matrimonio. Quale la soluzione possibile? A mio avviso, tutte le volte in cui entrambi i genitori siano ritenuti idonei a seguire i figli, non si può prescindere dai motivi per i quali si è arrivati alla separazione. Pertanto, il coniuge che decide di interrompere il matrimonio, perché ad esempio nel frattempo ha instaurato un’altra relazione, deve assumersene la responsabilità e conseguentemente lasciare l’abitazione familiare, sempre che l’altro sia in grado di accudire i figli.
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