Proposte per modifiche al Codice Civile e al Codice di Procedura Civile in materia di Affidamento CondivisoVI RICORDO CHE POTETE OTTENERE IL MODULO SCRIVENDO A INFO@PAPASEPARATI.IT E' importante che partecipino il maggior numero di persone al sondaggio.A più di due anni dalla sua entrata in vigore, la concreta applicazione della normativa sull’Affidamento Condiviso incontra, ancora oggi, forti resistenze culturali in molti tribunali ordinari e dei minori.
Il primo periodo di osservanza della legge 54/2006, infatti, è stato caratterizzato da una vasta disomogeneità dei provvedimenti in cui l'affidamento condiviso è stato spesso negato ora per la reciproca conflittualità, ora per l’età dei figli o ancora per la distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori. Ciò ha causato nei cittadini interessati la sensazione diffusa di una vera e propria perdita della certezza dei diritti.
In molti tribunali della nostra Repubblica il giudice consente ancora l'omologazione di affidamenti esclusivi concordati tra le parti senza che vi siano indicate le ragioni di pregiudizio a carico del genitore da escludere, derivando da ciò una evidente violazione del diritto indisponibile del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (comma uno dell'articolo 155 codice civile).
In moltissimi altri casi, poi, la più vistosa forma di non applicazione della legge 54/2006 si rinviene nell’applicazione puramente formale dell’Affidamento Condiviso, al quale, però vengono attribuiti contenuti pressoché identici a quelli di un affidamento esclusivo, soprattutto attraverso l’introduzione della figura del “genitore convivente” o “collocatario prevalente”, di origine esclusivamente giurisprudenziale.
In questo modo, peraltro, si svuota di significato e di ambito applicativo la nuova normativa, si riproduce l’antico modello del “genitore affidatario e si mantiene elevato il livello del conflitto tra ex-coniugi, a danno dei figli. Ciò, evidentemente, è l’esatto contrario di ciò che si è proposta la riforma del 2006, introdotta per sostituire il modello mono - genitoriale con quello bi - genitoriale.
Una osservanza così parziale e disomogenea pone l’Italia in una posizione di sensibile arretramento culturale, se paragonata agli altri paesi del mondo occidentale dove i principi della bi - genitorialità sono affermati e applicati con puntualità. Basti pensare al Belgio, dove per iniziativa del vice primo ministro Madame Onkelinx, è stato introdotto l'Affidamento Paritetico: legge 18 luglio 2006, basata sulla doppia residenza, ispirata agli stessi concetti della legge francese 4 marzo 2002 n. 305, sulla “résidence partagée” - residenza alternata -, ma più avanzata di questa, poiché prevede, in più, che i tempi di vita dei bambini presso i due genitori siano per lo più identici.
Appare necessario, pertanto, cogliere l’occasione per completare la riforma e per introdurre quelle modifiche che possano riportare il nostro Diritto di Famiglia verso posizioni di elevata civiltà giuridica e, allo stesso tempo, dare concreta tutela ai diritti dei figli nella separazione.
QUESTIONARIO SUI PROPOSTE PER MODIFICARE LA LEGGE 54/06.
La nostra Consulta Giuridica Interassociativa ha individuato, sulla scorta della premessa di cui sopra le seguenti opportune modifiche in materia di Affidamento Condiviso, le quali saranno contenute in un nuovo Progetto di Legge. Vi preghiamo pertanto di rispondere al seguente questionario anonimo marcando con una
o 1. Disposizione di tempi di permanenza paritetici dei minori presso entrambi i genitori, salvo diversi accordi fra le parti e/o particolari impegni lavorativi che ne impediscano l’attuazione;
o 2. Introduzione della doppia residenza dei minori presso le rispettive abitazioni di entrambi i genitori;
o 3. introduzione di sanzioni finalmente efficaci per le inottemperanze al diritto di visita, valide anche per il dovere di cura (il deplorevole fenomeno dei genitori assenti);
o 4. Disciplina della patologia denominata Alienazione Genitoriale o Parentale che, una volta introdotta in ambito legislativo, porrebbe il nostro sistema giuridico in posizioni di avanguardia pari a quelle dei paesi più evoluti ;
o 5. Disciplina del trasferimento di residenza tra genitori separati affidatari ora spesso coatto e unilaterale dei figli con sradicamento dall'ambiente in cui sono cresciuti e con conseguente allontanamento dall’altro genitore;
o 6. Introduzione di un deterrente contro le calunnie tra coniugi, fonte di ingiusto impegno giudiziario in grado di generare procedimenti che durano diversi anni, al pari del conflitto che, in tal modo, si auto - alimenta ;
o 7. Valutazione del comportamento tenuto precedentemente alla cosiddetta udienza presidenziale. In questo periodo, infatti, non trovano disciplina fatti anche gravi che coinvolgono i minori: la previsione di sanzioni per le azioni documentate potrà costituire un valido deterrente in grado di far assumere ai coniugi, anche negli attimi concitati della separazione, un atteggiamento di maggiore responsabilità verso i bambini;
o 8. Introduzione di un “passaggio obbligato” presso una struttura di Mediazione Familiare da parte dei genitori in procinto di separarsi;
o 9. Rafforzamento del ruolo svolto dai centri di mediazione familiare, che dovranno rispondere a determinati requisiti di competenza e professionalità;
o 10. Previsione di un risarcimento o una detrazione per quei genitori che, in forza di un trasferimento unilaterale dell’altro genitore, sono stati allontanati dai figli e hanno dovuto sostenere spese, anche ingenti, di viaggio. Tale misura potrebbe far nascere un deterrente economico verso nuovi trasferimenti unilaterali (esiste una recente ordinanza del tribunale di Pisa in materia);
o 11. Introduzione di un sistema per il calcolo del costo del figlio e definizione precisa delle quote di mantenimento diretto di entrambi i genitori con previsione di competenza, per ognuno dei genitori, secondo capitoli di spesa;
o 12. Assegno perequativo periodico solo nei casi effettivamente necessari e non superiore ad un massimo determinato dal costo dei figli e dal principio di proporzionalità dei redditi;
o 13. Attribuzione esclusiva della competenza ai tribunali ordinari, senza alcuna distinzione tra figli di “coppie formalizzate” e quelli delle cosiddette coppie “di fatto”, con conseguente limitazione della competenza dei tribunali dei minori soltanto all’ambito penale.
NUMERO DI PUNTI MARCATO _____
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