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Danno genetico PDF Stampa E-mail
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Caro Raccoglitore di Pomodori,
rileggendo la tua risposta alla competenza tra ordinario e dei minori in tema di Tribunali volevo un tuo parere in proposito ....
Quello dei Minorenni (di T. e che mi diede l'affido condiviso in settembre 2006 in maniera più umana) o quello ordinario (di R. luogo di residenza di mio Figlio) hanno la facoltà di "penalizzare" la situazione della madre che è andata in cassa integrazione "caricando"
maggiormente l'assegno del papà e concordato tra i due genitori precedentemente per i "minori introiti " derivanti da quanto per la madre accaduto?
Tieni conto che non siamo mai stati coniugati o conviventi ed attualmente la madre ha rigettato l'accordo peraltro verbalizzato dal tribunale dei Minori chiedendomi di portare l'assegno da 250 a 400 con la retroattività dalla nascita di mio Figlio perchè appunto è in cassa integrazione ed inoltre non tiene conto che per stare con Lui in quella cacca di affido condiviso che mi ha dato la Corte di Appello io devo pernottare due week end al mese una dimora e i relativi pasti assieme al Bimbo fino a giugno 2008 quando una casa mia per stare assieme c'è in barba ai 200 km di lontananza ed alla conflittualità che ha proposto nel ricorso per annullare l'affido condiviso del settembre 2006 che gìà mi lasciava il Bimbo a casa mia nei due week-end.
Infine una cosa assurda ... ma esiste che al mondo una richiesta di spese extra mediche totalmente a carico del padre per "danno genetico"
avendo il piccolo una leggerissima forma di strabismo e la mandibola inclinata anch'essa lievemente  (emisforesi facciale minima ed impercettibile ma geneticamente ereditata dal padre ....)!!!!
... scusami il disturbo ma ormai sono a pezzi se penso che i miei difetti fisici sono anche causa legale come se avessi violentato e messo incinta una donna che ho frequentato in sei mesi di relazione ... !!
Lettera firmata

Risponde il nostro attivista Marco

 La legge e' uguale per tutti, indipendentemenre dal tribunale.

Tuttavia, osserviamo che nel caso del diritto di famiglia non abbiamo questa certezza.
piu' che la legge pare influire l'esperienza personale del magistrato, come viene indicato dalle osservazioni concordi di parlamentari, associazioni di magistrati e avvocati (relazione Buttiglione) che rilevano l'elevata divergenza nelle disposizioni sia nella componente economica che nel periodo di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Quindi, nel tuo caso specifico, dovresti sondare tramite avvocati di esperienza l'orientameno del magistrato che avra' in mano il tuo caso.

Sul danno genetico, la mamma non ha nulla a pretendere, poiche' il tuo dono di sperma non e' stato pagato e anche se lo fosse stato, presumo che tu non abbia fatto alcuna promessa sulle caratteristiche genetiche del prodotto della fecondazione, che solitamente il diritto impone di accogliere nel bene e nel male con le caratteristiche decise dal Progettista, con il diritto di recesso con reinvio al Mittente come unico rimedio, da esercitarsi entro i tre mesi, qualora si riscontrassero gravi difetti di progettazione con un esame amniocentico.

Siccome questa decisione spetta unicamente alla madre, evidentemente lei ora non puo' pretendere nulla da te, che non sei responsabile delle caratteristiche del prodotto.
inoltre, potendo escludere che tu abbia inseminato la signora con la violenza, la scelta di accogliere il tuo sperma assieme al dispositivo di inseminazione, e' primaria responsabilta' della madre che si assume dunque la responsabilita' della propria scelta.

Va comunque sottolineato che per il corretto funzionamento del Prodotto, come indicato dal Progettista, e' assolutamente necessario che il Prodotto sia mantenuto, educato e amato in modo equlibrato e continuativo da ciascun donatore del codice genetico utilizzato come materia prima nel processo di generazione,  possibilmente in ambienti salubri e riscaldati.

Il Produttore certifica che il prodotto e' in grado di compiere lunghi viaggi anche frequenti per periodi molto prolungati, sfruttando le caratteristiche degli arti inferiori o ponendo il prodotto su mezzi artificiali di traslazione idonei al trasferimento di essere umani.

Cordialmente
Ing. Marco Baldassari
U.R.P. Qualita' del Prodotto, Human Genome Biotics inc.

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