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Il fenomeno del tanguyismo PDF Stampa E-mail
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 Ha destato scalpore, soprattutto tra le file dei genitori più ansiosi, la pronuncia della Cassazione (Cass. Civ., n. 4765 del 3 aprile 2002) in materia di obbligo di mantenimento dei figli, che sembra aprire una strada tutta italiana al fenomeno del "tanguyismo". di Romina CiuffaAd amplificare l'impatto della decisione, infatti, ha contribuito la quasi contemporanea uscita nelle sale cinematografiche del film "Tanguy", che narra le vicende di un brillante ventottenne, ottimo lavoro, master in filosofia, giapponese fluente, una tesi in cinese e tante fidanzate, disposto a trascinare in tribunale i genitori pur di non vedersi costretto ad abbandonare il tetto familiare, nonostante la disponibilità di mezzi sufficienti a garantirsi una vita autonoma ed indipendente.  Che l'obbligo di mantenimento previsto dall'art. 148 del codice civile continuasse a gravare in capo ai genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli, poteva già considerarsi un orientamento consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza, entrambe consapevoli delle enormi difficoltà incontrate dai giovani nell'inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto nel caso di quanti intendono proseguire gli studi.   Ma forse, questa volta, la Suprema Corte si è spinta troppo in là. Nessuno, infatti, può negare che il conseguimento di un titolo di studio superiore comporti, di norma - parallelamente al maggiore impegno economico della famiglia di appartenenza dovuto al protrarsi del tempo necessario alla fuoriuscita del giovane dal nucleo familiare, oltre che alla necessità di provvedere al finanziamento del ciclo di studi - anche l'ingenerarsi nel figlio di aspettative di tenore di vita più elevate, in considerazione del livello di istruzione raggiunto e della eventuale professionalità sviluppata.  Tuttavia, l'espresso riconoscimento della portata di parametro di tali circostanze di fatto nel giudizio sul comportamento del figlio, rappresenta una novità assoluta, destinata a destabilizzare fortemente il rapporto genitori-figli in palese favore di questi ultimi.  Stabilendo il principio per il quale la suddetta valutazione "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorata alle aspirazioni, alla capacità, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione", la Cassazione non ha fatto altro che contribuire all'irrigidimento delle relazioni parentelari, già sufficientemente sbilanciate, secondo un modello di cooperazione e collaborazione di carattere unidirezionale, disattendendo invece lo spirito di solidarietà reciproca che dovrebbe normalmente sottendere ai rapporti tra familiari, nonché alla disciplina che il nostro ordinamento ha inteso riservare alla famiglia, quale cellula primaria della società civile.In altri termini, l'individuazione di specifici criteri cui rapportare la misura della contribuzione al ménage familiare - che pur si rendono necessari nel caso in cui i contrasti in famiglia non possano essere risolti all'interno delle mura domestiche - non solo costituisce una evidente ingerenza nei confronti di una sfera relazionale che, proprio per l'intimità e la particolarità di ogni nucleo rispetto agli altri, risulta insofferente verso qualsiasi imposizione esterna ma, soprattutto, determina l'innalzamento di un muro di incomunicabilità tra la generazione più grande e quella più giovane di cui essa si compone, legittimando la seconda a godere indiscriminatamente di benefici concessi anche solo per motivi di ordine affettivo. L'esclusione che la mutua assistenza tra i membri della famiglia possa essere ispirata ai canoni della sinallagmaticità - che si pone da platfond rispetto alla pronuncia della Suprema Corte, la quale ha riconosciuto la permanenza del diritto al mantenimento del "Tanguy italiano", nonostante la conseguita laurea in Giurisprudenza e la co-titolarità di un fondo di investimento del valore di un miliardo di lire - rischia di avallare delle situazioni di vero e proprio abuso delle relazioni parentelari, che diventano tanto più evidenti e ingiustificabili in presenza di condizioni economiche non agiate dei genitori.  Come si può pretendere, ad esempio, che il figlio laureato non contribuisca, attraverso il proprio lavoro, anche se non adeguato alle proprie aspirazioni ed al proprio percorso universitario, alle esigenze della vita di una famiglia mono-reddito o, addirittura, priva di reddito?Né può servire a smorzare l'effetto di una simile statuizione la precisazione della Cassazione secondo cui "non sono ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia". I limiti individuati alla imputabilità del comportamento del figlio sfuggono infatti alle maglie della determinatezza che, invece, nel caso di specie, richiederebbero una minore elasticità. Troppo generico risulta il riferimento alla ragionevolezza del lasso di tempo necessario al conseguimento degli obiettivi professionali raggiungibili in relazione al grado di istruzione.   È ben noto, infatti, che la disoccupazione intellettuale costituisce una delle maggiori piaghe del nostro paese, in cui la sistemazione dei neo-laureati non è immediata ma richiede, almeno nei casi più fortunati, qualche anno dal conseguimento del diploma di laurea.  Un ulteriore profilo di interesse nella decisione si può scorgere sotto il profilo della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento, ritenuto adeguato all'elevato tenore di vita sempre assicurato dai genitori al figlio. Sebbene costituisca un fatto alquanto diffuso la circostanza che, nelle famiglie benestanti, alla prole sia consentito di condividere l'agiatezza dei genitori, occorre domandarsi fino a che punto ciò che ragionevolmente rappresenta una mera concessione possa essere dedotto in tribunale quale oggetto di obbligo.   Il giudizio sull'adeguatezza dell'assegno rispetto al suddetto parametro sembra infatti procedere da una operata separazione dell'obbligo di mantenimento da quello di educazione, prescindendo dalla considerazione degli stretti legami esistenti tra prestazioni che, seppur logicamente distinte tra loro, contribuiscono congiuntamente alla formazione ed alla maturazione della prole.  Altrimenti detto, la tutela del diritto del figlio al mantenimento impone, a meno di non ritenere che l'agiatezza assicurata valga da sola a svolgere anche una funzione di tipo educativo, che spetti ai soli genitori, in virtù di proprie discrezionali ed insindacabili scelte, stabilire il tenore di vita che si intenda garantire ai figli, indipendentemente dal proprio, e consentendo comunque loro di variarne l'entità in relazione alle esigenze educative. In caso contrario, dinanzi all'"isola della famiglia", che il "mare del diritto può soltanto lambire", sembra difficile non scorgere un'onda anomala in grado, ancora una volta, di travolgerla.

 

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