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Domanda di assegno divorzile |
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 | Può essere proposta anche in un momento successivo alla sentenza di divorzio (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1031 del 2 febbraio 1998, Pres. Reale, Rel. Proto). |
La signora C.S. non ha richiesto alcun assegno nella causa che ha dato luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con B.S. Successivamente ella ha iniziato un altro giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, per ottenere dall’ex marito un assegno di mantenimento. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la sua decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto che la signora C.S., per poter chiedere un assegno avrebbe dovuto prima dimostrare, in base all’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la sopravvenienza, in un momento successivo alla sentenza di divorzio, di giustificati motivi per la richiesta. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 1031 del 2 febbraio 1998, Pres. Reale, Rel. Proto) ha accolto il ricorso della signora C.S., affermando che le richieste inerenti alla corresponsione dell’assegno periodico di divorzio configurano domande connesse, ma autonome rispetto a quelle rivolte allo scioglimento del matrimonio; pertanto, qualora la parte, nel corso della causa di divorzio, non abbia proposto la domanda di assegno, questa può essere proposta successivamente, senza che costituisca ostacolo l’intervenuta pronuncia di divorzio.
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