| Non basta a giustificare la dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia minore (Cassazione Sezione Prima Civile n. 120 del 9 gennaio 1998, Pres. Rocchi, Rel. Verucci). |
La Corte di Appello di Venezia, confermando la decisione del locale Tribunale, ha rigettato l’opposizione della madre e dei nonni della minore S.T. alla dichiarazione dello stato di adottabilità della bambina. La decisione è stata motivata in particolare con riferimento all’insufficienza mentale, seppur lieve, della madre. La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base del parere di esperti, che tale insufficienza comportasse l’assoluta inidoneità della madre a svolgere il suo ruolo. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 120 del 9 gennaio 1998, Pres. Rocchi, Rel. Verucci), ha accolto il ricorso della madre e dei nonni della bambina contro la decisione emessa in grado di appello, in quanto ha ritenuto che la Corte di Venezia non abbia sufficientemente motivato la sua decisione. L'inadeguatezza dell'apporto affettivo e materiale del genitore - ha affermato la Cassazione - consente la dichiarazione dello stato di adottabilità solo quando, all'esito di un accertamento rigoroso, risultino carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio dell'interesse del minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine: tale esigenza non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza genitoriale o, meno ancora, degli atteggiamenti psicologici e/o educativi - e, dunque, della preferibilità di una vita presso terzi - occorrendo, al contrario, che la vita offerta dal genitore scenda al di sotto di una soglia minima di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore. La dichiarazione di adottabilità - ha aggiunto la Corte - non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità del genitore affetto da disturbi o vere e proprie patologie della personalità, nè da carenze educative, abitudini di vita disordinate o modi non condivisibili di intendere la vita ed i rapporti umani, in quanto il giudice di merito deve procedere all'ulteriore positivo accertamento che tali situazioni o condizioni abbiano provocato o possano provocare danni gravi ed irreparabili all'equilibrata crescita del minore. Analogo ragionamento - ha concluso la Corte Suprema - va fatto con riguardo ad in sufficienze o malattie mentali a carattere permanente, tanto più se, come nel caso di specie, di grado lieve, dovendosi accertare se, in ragione di esse, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei compiti e delle responsabilità verso il figlio, nonchè ad agire in modo coerente per curarne adeguatamente lo sviluppo fisico, psichico ed affettivo.
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