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Nullitŕ matrimonio per riserve mentali PDF Stampa E-mail
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Nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale sull'indissolubilità del vincolo,

Il Giudice italiano può negare l’esecutività alla decisione del Tribunale Ecclesiastico, ove la ritenga in contrasto con l’ordine pubblico interno per violazione del principio di salvaguardia dell’affidamento negoziale incolpevole (Cassazione Sezione Prima Civile n. 4802 del 13 maggio 1998, Pres. Grieco, Rel. Losavio). 

Rocco L. ha ottenuto dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro, nel 1990, la dichiarazione di nullità, per riserva mentale, del matrimonio concordatario contratto a Padova nel 1975 con Antonina A. Il Tribunale ha fondato la sua decisione su una testimonianza, resa dal fratello dello sposo, secondo cui, prima del matrimonio, vi era stato, fra i futuri coniugi, un colloquio nel quale essi avevano considerato l’eventualità di addivenire ad una separazione "se le cose domani non vanno". Tale dichiarazione è stata ritenuta, dal Tribunale Ecclesiastico, incompatibile con la convinzione dell’indissolubilità del matrimonio. La decisione del Tribunale Calabro è stata ratificata in appello e dichiarata esecutiva con decreto emesso nel giugno del 1992 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nel novembre del 1993 Rocco L. ha chiesto alla Corte d’Appello di Venezia di dichiarare l’esecutività della sentenza del codice ecclesiastico. Antonina A. si è difesa sostenendo che la sentenza del Tribunale Ecclesiastico contrastava con l’ordine pubblico italiano per violazione del fondamentale principio di salvaguardia dell’affidamento negoziale incolpevole; in proposito ella ha sostenuto che la riserva mentale di Rocco L. circa l’indissolubilità del vincolo non le era mai stata manifestata.

La Corte d’Appello ha rigettato la domanda affermando che l’esclusione unilaterale, da parte di Rocco L., del principio della indissolubilità del matrimonio, in base al quale era stata dichiarata la nullità del vincolo "secondo quanto si evince sia dalla sentenza di primo grado sia da quella di secondo grado, non risulta essere stata portata a conoscenza della moglie, che peraltro non avrebbe nemmeno potuto scoprirla usando la normale diligenza". Rocco L. è ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello di Venezia, violando l’accordo del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, aveva proceduto ad un riesame del merito della controversia. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile, n. 4802 del 13 maggio 1998, Pres. Grieco, Rel. Losavio) ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte di Venezia non ha proceduto ad un "riesame del merito", vietato dagli accordi con la Santa Sede, perché non ha svolto indagini istruttorie dirette ad integrare i materiali probatori acquisiti al processo ecclesiastico, ma si è limitata a valutare le prove già raccolte e a constatare che da esse non emergeva che Antonina A. fosse stata posta a conoscenza, prima del matrimonio, della riserva mentale nutrita da Rocco L. sull’indissolubilità del vincolo, in quanto nelle conversazione oggetto di testimonianza si era fatto solo riferimento alla eventualità di una "separazione" e non al possibile scioglimento del matrimonio. Pertanto la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia correttamente accertato il contrasto della decisione del Tribunale Ecclesiastico con l’ordine pubblico interno, essendo stato violato il principio dell’affidamento negoziale incolpevole.

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