| Convivenza della moglie separata con altro uomo nella casa coniugale dopo i provvedimenti temporanei del Presidente del Tribunale.
Non consente al giudice di addebitarle, in sentenza, la separazione (Cassazione Sezione Prima Civile n. 7566 del 17 luglio 1999, Pres. Grieco, Rel. Verucci). |
CONVIVENZA DELLA MOGLIE SEPARATA CON ALTRO UOMO NELLA CASA CONIUGALE DOPO I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Non consente al giudice di addebitarle, in sentenza, la separazione (Cassazione Sezione Prima Civile n. 7566 del 17 luglio 1999, Pres. Grieco, Rel. Verucci). L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale può determinare l’addebitabilità della separazione solo quando risulti che a tale violazione sia riconducibile - in tutto o in parte - la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è di per sé stesso rilevante, e non può, quindi, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto. Pertanto, in caso di separazione, ove dopo l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti da parte del Presidente del Tribunale, la moglie inizi una convivenza con altro uomo nella casa coniugale assegnatale, questo comportamento non consente al giudice di addebitarle la separazione.
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