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Scioglimento della comunione legale beni |
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 | Scioglimento della comunione legale per effetto della separazione. - Si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza o con l’omologazione degli accordi fra i coniugi (Cassazione Sezione Prima Civile n. 11036 del 5 ottobre 1999, Pres. Rocchi, Rel. Luccioli). |
Secondo l’art. 191 del codice civile la separazione comporta lo scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi. Ciò si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale, mentre nessun effetto spiega al riguardo il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati, emesso ai sensi dell' art. 708 c.p.c. L’indicazione pur ellittica, contenuta nell' art. 191 c.c., della “separazione personale” tra le cause dello scioglimento della comunione dei beni è più correttamente riferibile allo stato giuridico derivante da una pronuncia definitiva di separazione giudiziale o dall' omologazione di quella consensuale, che non all' instaurazione o alla pendenza del relativo procedimento. Inoltre l’attribuzione ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. dell'effetto di determinare lo scioglimento della comunione appare incompatibile con la natura dei provvedimenti stessi, provvisori e funzionalmente limitati, nonché modificabili e revocabili nel corso del giudizio.
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