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Revoca degli alimenti ai figli fuori corso PDF Stampa E-mail
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Stop al mantenimento dei figli fuori corso: ''Si trovino un lavoro'' (Dal sito internet di ADNKRONOS.COM )

Roma - 4.02.06Contrordine degli 'ermellini' di piazza Cavour: sono loro i soli ''responsabili del mancato guadagno'' Roma, 4 feb. (Adnkronos)

 I figli non vanno più mantenuti da mamma e papà se a scuola non vanno bene e sono fuori corso. Il contrordine arriva dalla Corte di Cassazione che, in una sua sentenza, sancisce che i figli fuori corso sono ''colpevoli in prima persona del mancato guadagno''. Dunque, se non rendono a scuola, è giusto che comincino a ''cercarsi un lavoro'' che li renda indipendenti e liberi mamma e papà dal fardello del mantenimento a vita.

Il caso che ha portato la Prima sezione civile ad intimare lo stop al mantenimento della prole svogliata riguarda una coppia fiorentina separata da tempo, Maria Luigia M. e Bruno R., dal cui matrimonio erano nati tre figli: Davide, Silvio (indipendenti economicamente) e Irene, ormai prossima ai 33 anni. Ebbene, proprio nei confronti dell'ultimogenita, il Tribunale di Firenze, nel dicembre del 2001, revocando il mantenimento per i figli maschi economicamente indipendenti, aveva condannato l'ex marito a mantenere la figlia Irene, studentessa universitaria fuori corso, con 200 euro al mese.

Gli alimenti venivano quindi revocati dalla Corte d'appello fiorentina che, nell'aprile 2003, disponeva che l'ex marito non pagasse più un centesimo alla figlia, unica responsabile della ''mancata autosufficienza economica'', e rientrasse in possesso della casa coniugale di sua proprietà. Nel tentativo di ribaltare la dura decisione, Maria Luigia si è rivolta alla Cassazione e, facendo leva su principi stabiliti dagli 'ermellini', ha fatto notare che ''era erroneo ritenere che Irene, essendo ormai trentatreenne, avrebbe dovuto cercare ed accettare un lavoro qualsiasi, anche non consono alle aspirazioni faticosamente coltivate coi propri studi, pur essendo ad un passo dalla conclusione del corso di laurea e pur versando in stato depressivo''.

La Prima sezione civile (sentenza 2338/06), però, ha bocciato il ricorso della mamma di Irene e ha giudicato legittima la decisione della Corte d'appello, osservando che l'età e il protrarsi delle difficoltà negli studi avrebbero dovuto ''indurla a ricercare comunque un lavoro''. Per la Cassazione, dunque, la ''persistente mancanza di autosufficienza economica'' è ''imputabile'' solo ad Irene. 

 

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