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| Cassazione: Disagio sociale non giustifica angherie su marito |
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Angherie e vessazioni non possono essere giustificate in alcun modo dal disagio sociale e culturale.
21 settembre 2007 alle 16:10 — Anni di angherie e vessazioni messe in atto contro il proprio marito non possono essere giustificate in alcun modo dal disagio sociale e culturale vissuto da una donna straniera nel nostro Paese. (fonte repubblica.it) Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la domanda di un uomo il quale chiedeva l’addebito della separazione alla ex moglie. I giudici del merito gli avevano invece imposto di corrispondere alla ex un assegno di mantenimento pari a 516 euro mensili, rilevando che “i comportamenti vessatori e violenti” ascritti alla donna, di origine sudafricana, e che avevano contrassegnato ben 23 anni di matrimonio, “erano derivati dal disagio della stessa e cioé dalla sua difficoltà ad adattarsi a stili e costumi di vita assai diversi”, nonché “avevano trovato la sostanziale tolleranza o condivisione” del marito. Di diverso avviso la Suprema Corte (prima sezione civile, sentenza n.19450), che ha accolto il ricorso dell’uomo: “la valutazione di addebito deve passare attraverso la verifica che i comportamenti — ricordano gli ‘ermellini’ — sempre che assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, e contrari ai doveri fondamentali del matrimonio, pur se spiegabili con la storia personale del coniuge stesso, abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza”. La Corte territoriale, inoltre, ha commesso un errore, sostengono i giudici di ‘Palazzaccio’, “nell’aver conferito alla eventuale ‘tolleranza’ del coniuge a fronte delle ventennali intemperanze una sorta di efficacia di esimente oggettiva (il consenso del’avente diritto)”, mancando quindi di considerare se “detta tolleranza, irrilevante come stato soggettivo esprimente una impensabile accettazione consensuale delle angherie del coniuge, non sia invece — si legge nella sentenza — espressiva di una sostanziale cessazione della ‘affectio coniugalis’ e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza formale”.
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