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Sì al ricorso del padre contro la sentenza che ha stabilito l'importo dando rilievo al solo fatto che i due giovani, pur "impiegati e stipendiati", continuavano a gravare come costi sulla casa della madre.
Quando il giudice deve stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento non può non tenere conto della circostanza che i figli lavorano: è escluso, infatti, che si possa dare rilievo solo al fatto che il padre guadagna molto di più della madre, che la famiglia in costanza di matrimonio era abituata a un tenore di vita elevato e che i giovani, pur "impiegati e stipendiati", continuano a gravare sulla casa della madre in fatto di costi di gestione ordinaria. È quanto emerge dalla sentenza 22255/07, emessa dalla prima sezione civile della Corte di cassazione (e disponibile come documento correlato).
Squilibrio fra redditi. Accolto, nel caso di specie, uno dei motivi di ricorso proposti dal padre, che pure vanta una capacità reddituale superiore di quasi quattro volte a quella dell'ex moglie. La sentenza impugnata è bocciata sul punto perché - spiegano i giudici di legittimità - la Corte d'appello ha stabilito l'importo dell'assegno tenendo conto soltanto dello squilibrio fra i guadagni dei coniugi e del fatto che i due figli più grandi, rispetto alle spese mantenimento, pesavano comunque sull'abitazione materna.
Livello di autonomia. Nel determinare il quantum, invece, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare - osserva la Suprema corte - anche il tipo di lavoro svolto dai figli, il reddito che scaturisce da quell'attività e il conseguente grado di autonomia raggiunto dai giovani. In questo caso, insomma, l'importo dell'assegno va rideterminato.
Dovere immutabile. La sentenza 22255/07, inoltre, interviene anche sul tema della "decorrenza" del mantenimento. In sede di separazione o divorzio - ricordano gli "ermellini" - se uno dei coniugi chiede l'assegno per il mantenimento dei figli e la domanda è fondata, essa deve essere accolta dalla data della proposizione e non da quella della sentenza (in mancanza di espresse limitazioni). I doveri dei genitori nei confronti dei figli - precisano - non subiscono alcuna variazione dopo la pronuncia della sentenza di separazione o divorzio, eccetto le implicazioni dei provvedimenti sull'affidamento: resta immutato, infatti, l'obbligo in capo a ognuno dei coniugi di contribuire all'assistenza e al mantenimento dei figli, in proporzione alle sue capacità (Cassazione, 10119/06; 21087/04; 317/98). (d.f.)
Dal sito di giuffrè editore
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