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Il disagio sociale e culturale coniuge straniero non vale a escludere l'addebito della separazione PDF Stampa E-mail
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No alla sentenza che "giustificava" le vessazioni inflitte dalla moglie al marito tollerante: va sempre verificato se la condotta, pur se dettata dalla storia personale, renda impossibile la convivenza.

Matrimoni "misti": il disagio sociale e culturale vissuto da una straniera sposata con un italiano non giustifica, da solo, i comportamenti vessatori (e addirittura violenti) posti in essere da lei nei confronti del marito, durante ventitré anni di matrimonio.

 Così la prima sezione civile della Corte di cassazione annulla con rinvio la pronuncia d'appello che respingeva la domanda di addebito della separazione alla donna, una signora di origine sudafricana (la sentenza 19450/07 è disponibile come documento correlato).
Intemperanza e tolleranza. Bocciato il provvedimento del giudice d'appello laddove si motiva sostenendo che i comportamenti della moglie erano determinati dalla sua peculiare storia personale e non potevano dunque essere ritenuti una sottrazione consapevole ai doveri del matrimonio. Censurata anche l'affermazione secondo cui la tolleranza di lui alle intemperanze di lei potesse fare escludere che fossero davvero quei comportamenti la causa efficiente dell'intollerabilità della convivenza.
Incidenza diretta. Non è così - spiegano gli "ermellini" - che si valuta l'addebito della separazione: bisogna verificare se i comportamenti posti in essere dal coniuge, anche se spiegabili con la sua formazione personale e le sue origini, hanno poi un'incidenza causale diretta nel rendere la convivenza oggettivamente impossibile (Cassazione 12383/05).
Affectio coniugalis. I giudici di secondo grado - osserva ancora la Suprema corte - hanno ricondotto alla tolleranza di lui una sorta di efficacia di esimente oggettiva (ed è impensabile, invece, un'accettazione consensuale delle angherie). Ma non hanno considerato che quell'atteggiamento di sopportazione poteva invece essere un segnale di cessazione dell'affectio coniugalis: il matrimonio dunque poteva essersi trasformato in una mera, protratta convivenza formale (Cassazione 13592/06; 8512/06; 13747/03; 5762/97): solo in tal caso - concludono - si può escludere la rilevanza del comportamento stesso ai fini della valutazione ex articolo 151, secondo comma, Cc.

 

CASSAZIONE

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