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La Cassazione: per gli abusi sui minori vanno risarciti anche i genitori |
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L'abuso sessuale patito da un minore crea un danno anche ai suoi genitori.
ROMA (23 ottobre) - Il risarcimento per un abuso sessuale su un figlio va riconosciuto anche al genitore. «L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori» che può essere patrimoniale ma anche non patrimoniale. Per questo se un figlio è vittima di violenza anche ai familiari va riconosciuto un risarcimento per danno morale. Lo ribadisce la Corte di cassazione nella sentenza 38952. La terza sezione penale si è pronunciata in merito a degli abusi sessuali subiti da una ragazzina di 14 anni, di Monza, durante le sedute dal dentista. In particolare, nell'ultimo episodio, a seguito di «sfioramenti ambigui» che sono andati avanti per mesi, il dentista l'aveva costretta a toccargli i genitali, in seguito la ragazzina era scappata dallo studio e aveva sporto denuncia.
Il professionista era stato condannato sia in primo grado sia dalla Corte d'appello di Milano ad un anno e sei mesi ed era stato stabilito un risarcimento danni, nel secondo grado di giudizio, anche per i genitori di 500 euro ciascuno, mentre alla vittima era stato riconosciuto un risarcimento di cinquemila euro. Il dentista ha fatto ricorso contestando tra gli altri motivi, l'inaccoglibilità della domanda di risarcimento avanzata dai genitori.
La Cassazione ha rigettato il ricorso perchè «l'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorchè ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito. Il danno non patrimoniale può essere liquidato equitativamente dal giudice giacchè, com'è notorio, non può essere provato nel suo preciso ammontare, a differenza di quello patrimoniale in senso stretto. Trattandosi di un diritto ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza e dalla stessa dottrina, il suo riconoscimento non imponeva al giudice un'esplicita motivazione tanto più che la somma liquidata a titolo di danno morale è obiettivamente modesta».
dal Messaggero.it
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