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CASSAZIONE: IL MARITO SI DIMETTE? DEVE MANTENERE LA EX ANCHE SE HA UNA NUOVA MOGLIE PDF Stampa E-mail
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cassazionebis.jpgSi deve mantenere l'ex moglie a meno che si dimostri che l'allontanamento dal lavoro sia avvenuto per cause indipendenti.

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Il marito che si dimette spontaneamente dal lavoro deve continuare a mantenere la ex moglie anche nel caso in cui abbia trovato una nuova compagna dalla quale ha avuto figli. A meno che non dimostri che l'allontanamento dal lavoro non sia avvenuto per cause da lui indipendenti.

Parola di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un marito della capitale, Lamberto C., condannato, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a versare alla ex moglie Liana un assegno divorzile di oltre 1500 euro. L'uomo, ricostruisce la sentenza 22657 della Prima sezione civile, si era dimesso dalla Telecom Italia Sparkle e dopo la separazione aveva trovato una nuova compagna dalla quale aveva pure avuto una figlia. Eventi, questi che, a suo dire, rendevano "impossibile"la corresponsione dell'assegno. Da qui la sua richiesta di ridurre l'assegno divorzile alla ex. Sia il Tribunale di Roma (gennaio 2004) che la Corte d'appello, un anno dopo, avevano revocato per l'ex marito solo l'onere delle spese accessorie per utenze e spese condominiali legate all'abitazione della ex ma l'assegno divorzile veniva confermato. Inutilmente Lamberto C. si e' rivolto alla Cassazione, sostenenendo che, con questa decisione, la corte di merito non aveva riconosciuto "implicitamente pari dignita' e tutela patrimoniale alla seconda famiglia, costituita con una moglie casalinga e una figlia minore". Piazza Cavour ha bocciato il ricorso e si e' allineata al giudizio della Corte d'appello che aveva osservato come "il rapporto di lavoro di Lamberto C. era stato risolto consensualmente ed egli non aveva offerto la prova dell'ineluttabilita' di tale decisione, ne' dall'allegata necessita' di destinare una parte consistente delle somme ricevute dalla Telecom al completamento del periodo necessario per percepire la pensione d'anzianita'". Lamberto C., per effetto della inammissibilita' del ricorso, e' stato anche condannato al pagamento delle spese processuali calcolate in 2.200 euro.
(Dav/Pn/Adnkronos)

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