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Questionario con proposte di modifica al codice di PC nell'affido condiviso PDF Stampa E-mail
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logoadiantumdeftest2bn_web.jpgProposte per modifiche al Codice Civile e al Codice di Procedura Civile in materia di Affidamento Condiviso

A più di due anni dalla sua entrata in vigore, la concreta applicazione della normativa sull’Affidamento Condiviso incontra, ancora oggi, forti resistenze culturali in molti tribunali ordinari e dei minori.

Il primo periodo di osservanza della legge 54/2006, infatti, è stato caratterizzato da una vasta  disomogeneità dei provvedimenti in cui l'affidamento condiviso è stato spesso negato ora per la reciproca conflittualità, ora per l’età dei figli o ancora per la distanza tra le rispettive abitazioni dei genitori. ( QUESTIONARIO DA SCARICARE). - Altrimenti votate il sondaggio all'inteno del forum -

 - Partecipate attivamente alle iniziative del movimento dei genitori solo così potremo crescere -

 Ciò ha causato nei cittadini interessati la sensazione diffusa di una vera e propria perdita della certezza dei diritti.  In molti tribunali della nostra Repubblica il giudice consente ancora l'omologazione di affidamenti esclusivi concordati tra le parti senza che vi siano indicate le ragioni di pregiudizio a carico del genitore da escludere, derivando da ciò una evidente violazione del diritto indisponibile del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (comma uno dell'articolo 155 codice civile). In moltissimi altri casi, poi, la più vistosa forma di non applicazione della legge 54/2006 si rinviene nell’applicazione puramente formale dell’Affidamento Condiviso, al quale, però vengono attribuiti contenuti pressoché identici a quelli di un affidamento esclusivo, soprattutto attraverso l’introduzione della figura del “genitore convivente” o “collocatario prevalente”, di origine esclusivamente giurisprudenziale. In questo modo, peraltro, si svuota di significato e di ambito applicativo la nuova normativa, si riproduce l’antico modello del “genitore affidatario e si mantiene elevato il livello del conflitto tra ex-coniugi, a danno dei figli.  Ciò, evidentemente, è l’esatto contrario di ciò che si è proposta la riforma del 2006, introdotta per sostituire il modello mono - genitoriale con quello bi - genitoriale.Una osservanza così parziale e disomogenea pone l’Italia in una posizione di sensibile arretramento culturale, se paragonata agli altri paesi del mondo occidentale dove  i principi della bi - genitorialità sono affermati e applicati con puntualità. Basti pensare al Belgio, dove per iniziativa del vice primo ministro Madame Onkelinx, è stato introdotto l'Affidamento Paritetico: legge 18 luglio 2006, basata sulla doppia residenza, ispirata agli stessi concetti della legge francese 4 marzo 2002 n. 305, sulla “résidence partagée” - residenza alternata -, ma più avanzata di questa, poiché prevede, in più, che i tempi di vita dei bambini presso i due genitori siano per lo più identici. Appare necessario, pertanto, cogliere l’occasione per completare la riforma e per introdurre quelle modifiche che possano riportare il nostro Diritto di Famiglia verso posizioni di elevata civiltà giuridica e, allo stesso tempo, dare concreta tutela ai diritti dei figli nella separazione.  

 

Consiglio direttivo nazionale

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