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Decisione sul diritto dell'assegno di divorzio PDF Stampa E-mail
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Deve essere riferita alle condizioni economiche dei coniugi al momento della pronuncia e non a quelle del periodo precedente alla separazione

(Cassazione Sezione Prima Civile n. 9758 dell’8 ottobre 1997

Il Tribunale di Palermo, dichiarando, nel 1994, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora O.F. e il signor S.M., separati consensualmente nel 1989, ha respinto la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla ex moglie. La decisione è stata confermata in grado di appello dalla Corte di Palermo che ha escluso il diritto della ex moglie all’assegno pur dando atto che al momento del divorzio alla sua modesta situazione economica si contrapponeva il consistente patrimonio dell’ex marito costituito da redditi di lavoro dipendente ed autonomo nonché dai proventi di un immobile.

Secondo la Corte, per ottenere l’assegno l’ex moglie avrebbe dovuto provare l’inadeguatezza dei suoi mezzi con riferimento non al momento del divorzio ma al tenore di vita precedente alla definitiva disgregazione del matrimonio avvenuta nel 1989 con la separazione consensuale. Poiché la signora O.F. non aveva offerto, in proposito, alcuna prova, la sua domanda di assegno, secondo i giudici di appello, andava respinta.

La Suprema Corte (Sez. Prima Civile, n. 9758 dell’8 ottobre 1997, Pres. Sgroi, Rel. Reale) ha accolto il ricorso della ex moglie affermando che il diritto all’assegno si acquista con la pronuncia di divorzio ed è pertanto a questo momento che si deve avere riguardo al fine di valutare il tenore di vita dei coniugi e di stabilire se un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente si sia effettivamente verificato.

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