La separazione, è la storia di un cambiamento familiare, che vede coinvolti genitori per lo più inconsapevoli. Con essi vivranno l'esperienza della separazione, non solo i figli ma anche i nonni, i nuovi partner e tutti gli adulti che hanno una relazione significativa ed educativa con i minori, e non solo. Questa nostra nuova iniziativa è aperta anche a tutti coloro, che vogliono collaborare e che sono interessati al tema. Il percorso della separazione vuole essere un supporto d'aiuto basato sia sulla norma che sulle esperienze vissute dai singoli attori, coinvolti direttamente, loro malgrado in un'esperienza separativa. Il percorso della separazione è organizzato dalla redazione del sito in collaborazione con i genitori, avvocati e psicologi e tutti coloro che vorranno dare il loro valido contributo basato sulla loro esperienza sia professionale che di vissuto ed ha la finalità di offrire un primo aiuto a chi si avvicina per la prima volta al problema per facilitare la messa in rete di risorse utili al cambiamento, cercando di promuovere il benessere dei genitori ma soprattutto dei figli minori coinvolti.
La legge sul divorzio | Separazione consensuale dei coniugi | | | | | La separazione dei coniugi | | | | | | Effetti della separazione nei rapporti con i figli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Con la Sentenza 14.11.2008, n° 373, la
Corte Costituzionale è intervenuta confermando
la legittimità del citato articolo 10, comma 1
lett. C), per quanto riguarda l’indeducibilità delle somme erogate
per il mantenimento dei figli. In particolare la Corte si
espressa in merito alla questione di
legittimità costituzionale sollevata in considerazione del fatto che dalla citata
disposizione potrebbe derivare una disparità
di trattamento tra le somme erogate con l’assegno alimentare per i figli (deducibili) e quelle corrisposte con l’assegno
per il mantenimento dei figli a seguito
di separazione, divorzio ecc. ( indeducibili).
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Se, il marito non assegnatario possiede nello stesso Comune dell’ex casa coniugale un altro appartamento che non può utilizzare come abitazione principale perché l’ha dato in affitto, l’esenzione Ici scatta comunque.
10 Dicembre 2008 - IlMessaggero.it - L’esenzione dal pagamento dell’Ici vale anche per chi, in conseguenza di separazione o divorzio, risulta proprietario della casa coniugale, ma non assegnatario.
Ad esempio, il marito proprietario (o usufruttuario) dell’appartamento che è stato assegnato dal Giudice alla moglie, non deve pagare l’Ici, a meno che non sia una casa di pregio (categorie catastali A1, A8 o A9).
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Novembre 2008 - Dal sito Cavalli.it - In questa sezione vi parleremo oggi di una problematica fondamentale nell’economia delle famiglie italiane che si trovano ogni giorno a battersi con spese tasse mutui e tanti problemi.
In questa pagina ti spieghiamo quando è lecito richiedere una detrazione di un familiare a carico.
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La detrazione fiscale delle spese mediche e sanitarie è applicata per somme eccedenti 129,11 euro.
Novembre 2008 - Dal sito cavalli.it - La normativa fiscale attualmente presente in Italia afferma che il 19 per cento (19%) delle spese mediche e sanitarie sono detraibili dalla denuncia dei redditi,modello 730 e modello Unico F24.
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Nel caso che entrambi scelgano di comune accordo di inserirla nella denuncia dei redditi alla voce familiare a carico, la detrazione deve essere del 50%,non del 100%....
Novembre 2008 - La detrazione spetta per i figli che hanno un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51. Il dichiarante deve compilare un riquadro per ogni figlio a carico, tenendo presente che:
• deve essere indicata sempre la percentuale di riconoscimento della detrazione rispettando i seguenti criteri:
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Con la risoluzione 19.11.2008, n° 448/E, l’Agenzia delle
Entrate ribadisce che l’ammontare dell’importo deducibile delle spese in esame
è deducibile esclusivamente nella misura dal provvedimento dell’Autorità
giudiziaria.
In particolare è stato analizzato il caso di un contribuente
che, che dovendo corrispondere l’assegno per il mantenimento dell’ex coniuge
così come previsto dal Provvedimento di separazione del Tribunale, oltre
all’importo fissato a suo tempo è ora tenuto all’aggiornamento dello stesso in
base all’indice di adeguamento ISTAT. Ciò in quanto, ancorché non prevista dal
Provvedimento del Tribunale, la rivalutazione dell’assegno è dovuta ai sensi dell’art.5,
comma 7, legge n° 898/70 e trova automatica applicazione, così come confermato
dalla Corte di cassazione( Sentenza 5.8.2004, n° 15101).
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Nei casi di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire, in capo ad uno dei coniugi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’ex coniuge mediante corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.
In merito, l’art. 10, comma 1 lett. C), TUIR precede che sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli ….., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.
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Art. 10 comma 1, lett. c), TUIR - Sentenza Corte Costituzionale 14.11.2008, n° 373 - Risoluzione Agenzie Entrate del 19.11.2008, n° 448/E
Come noto, al soggetto che corrisponde all’ex coniuge gli assegni periodici di mantenimento a seguito di separazione legale effettiva, di scioglimento, annullamento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è consentita la deduzione di tali somme solo per l’ammontare disposto dall’Autorità giudiziaria e solo per le quote relative al mantenimento dell’ex coniuge e non per quelle relative al mantenimento dei figli. Inoltre, recentemente, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ha negato la deducibilità delle maggiori somme corrisposte a seguito dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento della moglie, se l’obbligo di adeguamento non è previsto dal Provvedimento del giudice che ha fissato l’importo dell’assegno.
NON DEDUCIBILITA' assegno DEDUCIBILITA' assegno
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Con l'entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio 2006, n.54 (che ha riscritto l'art. 155) si è operata, in teoria, una rivoluzione copernicana che sancisce il Principio di Bigenitorialità ovvero il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Costoro, infatti, continuano a mantenere l'esercizio diretto della potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o disgiunto. Purtroppo il Legislatore ha perduto l’occasione di eliminare la competenza del tribunale dei minori rispetto al tribunale ordinario, relativamente ai procedimenti di affidamento di figli nati in coppie di fatto.
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