L'indeducibilita' del mantenimento dei figli e' leggittima
Con la Sentenza14.11.2008, n° 373, la
Corte Costituzionale è intervenuta confermando
la legittimità del citato articolo 10, comma 1
lett. C), per quanto riguarda l’indeducibilitàdelle somme erogate
per il mantenimento dei figli.In particolare la Corte si
espressa in merito alla questionedi
legittimità costituzionale sollevata in considerazionedel fatto che dallacitatadisposizione potrebbe derivare una disparità
di trattamento tra le somme erogate con l’assegno alimentare per i figli (deducibili) e quelle corrispostecon l’assegno
per il mantenimento dei figlia seguito
di separazione, divorzio ecc. ( indeducibili).
La Corte Costituzionaleha dichiarato inammissibile e manifestamente
infondata questa questione di illegittimitàin quanto:
ül’obbligo di corrispondere
all’ex coniuge un assegno per il mantenimento dei figli e quello di
corrispondere al figlio un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433, Cc.
rappresentanosituazioni diverse
e difformi tanto da non poter esser confrontabili, in quanto basate su
presupposti diversi e su diritti azionabili da differenti soggetti. Infatti:
l’obbligo di mantenimentodecorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione e termina
quando il figlio maggiorenne è in condizioni di provvedere alla propria
autonomia e prevede il soddisfacimento di tutte le esigenze della vita
dei figli in proporzione alle sostanze dei genitori, a prescindere dallo
stato di bisogno dei figli.
l’obbligo di
prestare gli alimenti legali sorge solo in mancanza dell’obbligo
di mantenimento se sussiste lo stato di bisogno del figlio e
l’impossibilità dello stesso a provvedere al proprio mantenimento,
decorre dalla domanda giudiziale o di giorno di messa in moradel genitore e termina con la
cessazionedello stato di bisogno
o la sopravvenuta possibilità dello stesso di provvedere al proprio
mantenimento. Ha un contenuto
più ristretto ( rispetto al mantenimento), in quanto consiste nel somministrare
quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita, ed è commisurato
sia al bisogno del beneficiario che alle condizioni economiche del
genitore che eroga gli alimenti.
Ai fini del trattamento fiscale delle somme in
esame, rientra nella discrezionalitàdel Legislatore regolare le ipotesi di deducibilità/jndeducibilità.
In merito la Sentenza in esame ribadisce che “la
previsione di ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali resta
affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale “rimane
insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in
arbitrio”.
Per quanto
riguarda il caso specifico, la Corte ritiene “la scelta del legislatore …. Non arbitraria,
per almeno due distinte e correnti ragioni”:
L’assegno
alimentarerappresenta, qualitativamente, una parte
dell’assegno di mantenimento e la quota dell’assegno di mantenimento che
soddisfa le esigenze alimentari non è concretamente determinata e
distinguibile dall’ammontare complessivamente fissato dal giudice per
l’assegno di mantenimento, inoltre, è alternativa a quella
dell’obbligo alimentare;
l’esistenza, come sopra evidenziato, di “evidenti
differenze di presupposti e di funzioni tra l’obbligo di mantenimento dei
figli e l’obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi”.
üLa richiesta di deducibilità delle somme erogate
con l’assegno all’ex-coniuge per il mantenimento dei figli comporterebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra le somme sostenute a tal fine dal
genitore separato/divorziato e quelle sostenute dai genitori non
separati/divorziati.