Deducibilitŕ degli assegni corrisposti all ex coniuge PDF Stampa E-mail
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Nei casi di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale può stabilire, in capo ad uno dei coniugi, l’obbligo di provvedere al mantenimento dell’ex coniuge  mediante corresponsione di assegni periodici di ammontare determinato.

In merito, l’art. 10, comma 1 lett. C), TUIR precede che sono deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli ….., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.

Affinché quanto sostenuto dal soggetto che corrisponde gli assegni di mantenimento all’ex coniuge sia deducibile, come già chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate e riportato al mod. UNICO 2008 PF, va sottolineato che:

  • l’obbligo di corresponsione degli assegni di mantenimento dell’ex coniuge deve essere disposto dal giudice. Ciò comporta che non è deducibile la somma versata volontariamente a titolo di assegno di mantenimento, come accade, ad esempio, nei casi di separazione di fatto.;
  • è possibile dedurre esclusivamente la spesa sostenuta per il mantenimento dell’ex coniuge. Se la somma corrisposta comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile. Nei casi in cui “il provvedimento della autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo”. Circa l legittimità costituzionale  della disparità di trattamento delle somme corrisposte per il coniuge rispetto  a quelle corrisposte per i figli, la Corte Costituzionale si è già espressa in passato con l’ordinanza 29.7.88, n° 950, respingendo “in toto” le questioni sollevate;
 
  • la deducibilità è riconosciuta  anche nel caso in cui l’ex coniuge è residente all’estero;
  • è possibile dedurre la spesa solo se riferita ad assegni periodici. Nel caso in cui i coniugi, anche con  giudizio del Tribunale, scelgano, in luogo degli assegni periodici di mantenimento, il versamento di una somma in  un’unica soluzione( assegno “una tantum”), la spesa non è deducibile. Detta indeducibilità, evidenziata nelle istruzioni al mod. UNICO 2008 PF, è stata più volte confermata anche dalla giurisprudenza( Sentenza Corte di cassazione 6.11.2006, n° 23659 e ordinanza Costituzionale 19.3.2007, n° 113 – informativa SEAC 7.5.2007, n° 112).
 
La questione della deducibilità delle somme in esame è stata oggetto di un recente intervento sia della Corte Costituzionale che dall’Agenzie delle Entrate. In particolare, la prima ha ulteriormente confermato la legittimità costituzionale del citato art.10, comma 1, lett. C), TUIR per quanto riguarda la parte che dispone l’indeducibilità delle somme erogate per il mantenimento dei figli, la seconda ha ribadito che sono deducibili esclusivamente le somme espressamente previste dal giudice.
 
 
 
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