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L'indeducibilita' del mantenimento dei figli e' leggittima PDF Stampa E-mail
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Con la Sentenza  14.11.2008, n° 373, la Corte Costituzionale è intervenuta confermando la legittimità del citato articolo 10, comma 1 lett. C), per quanto riguarda l’indeducibilità  delle somme erogate per il mantenimento dei figli. In particolare la Corte si espressa in merito alla questione  di legittimità costituzionale sollevata in considerazione  del fatto che dalla  citata  disposizione potrebbe derivare una disparità di trattamento tra le somme erogate con l’assegno alimentare per i figli (deducibili) e quelle corrisposte  con l’assegno per il mantenimento dei figli  a seguito di separazione, divorzio ecc. ( indeducibili).

 La Corte Costituzionale  ha dichiarato inammissibile e manifestamente infondata questa questione di illegittimità  in quanto:

ü      l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge un assegno per il mantenimento dei figli e quello di corrispondere al figlio un assegno alimentare ai sensi dell’art. 433, Cc. rappresentano situazioni diverse e difformi tanto da non poter esser confrontabili, in quanto basate su presupposti diversi e su diritti azionabili da differenti soggetti. Infatti:

  •  
    1. l’obbligo di mantenimento decorre dal momento in cui sorge il rapporto di filiazione e termina quando il figlio maggiorenne è in condizioni di provvedere alla propria autonomia e prevede il soddisfacimento di tutte le esigenze della vita dei figli in proporzione alle sostanze dei genitori, a prescindere dallo stato di bisogno dei figli.
    2. l’obbligo di prestare gli alimenti legali sorge solo in mancanza dell’obbligo di mantenimento se sussiste lo stato di bisogno del figlio e l’impossibilità dello stesso a provvedere al proprio mantenimento, decorre dalla domanda giudiziale o di giorno di messa in mora  del genitore e termina con la cessazione  dello stato di bisogno o la sopravvenuta possibilità dello stesso di provvedere al proprio mantenimento. Ha  un contenuto più ristretto ( rispetto al mantenimento), in quanto consiste nel somministrare quanto necessario per le fondamentali esigenze di vita, ed è commisurato sia al bisogno del beneficiario che alle condizioni economiche del genitore che eroga gli alimenti.

 

  • Ai fini del trattamento fiscale delle somme in esame, rientra nella discrezionalità  del Legislatore regolare le ipotesi di deducibilità/jndeducibilità. In merito la Sentenza in esame ribadisce che “la previsione di ipotesi di deducibilità e detraibilità ai fini fiscali resta affidata alla discrezionalità del legislatore, la quale “rimane insindacabile nel giudizio di costituzionalità, a meno che non trasmodi in arbitrio”.

Per quanto riguarda il caso specifico, la Corte ritiene “la scelta del legislatore …. Non arbitraria, per almeno due distinte e correnti ragioni”:

 

 

  1. L’assegno alimentare rappresenta, qualitativamente, una parte dell’assegno di mantenimento e la quota dell’assegno di mantenimento che soddisfa le esigenze alimentari non è concretamente determinata e distinguibile dall’ammontare complessivamente fissato dal giudice per l’assegno di mantenimento, inoltre, è alternativa a quella dell’obbligo alimentare;
  2. l’esistenza, come sopra evidenziato, di “evidenti differenze di presupposti e di funzioni tra l’obbligo di mantenimento dei figli e l’obbligo degli alimenti legali in favore dei medesimi”.

 

ü      La richiesta di deducibilità delle somme erogate con l’assegno all’ex-coniuge per il mantenimento dei figli comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le somme sostenute a tal fine dal genitore separato/divorziato e quelle sostenute dai genitori non separati/divorziati.

 

La deducibilità dell'assegno di mantenimento dell'ex coniuge            

   Adeguamento ISTAT assegno mantenimento

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