Il principio della bigenitorialitŕ: l’affido condiviso PDF Stampa E-mail
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Con l'entrata in vigore della nuova Legge 8 febbraio 2006, n.54 (che ha riscritto l'art. 155) si è operata, in teoria, una rivoluzione copernicana che sancisce il Principio di Bigenitorialità ovvero il diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della loro convivenza. Costoro, infatti, continuano a mantenere l'esercizio diretto della potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o disgiunto. Purtroppo il Legislatore ha perduto l’occasione di eliminare la competenza del tribunale dei minori rispetto al tribunale ordinario, relativamente ai procedimenti di affidamento di figli nati in coppie di fatto. L'affido condiviso è dunque oggi l'unica forma di affidamento dei figli includendo l'eccezione dell'affido a un solo genitore quando il comportamento dell'altro genitore nei confronti del figlio sia contrario all'interesse del minore stesso. Solo in tal caso potrà essere limitata la frequentazione ma non la potestà di quel genitore. Non sono considerati validi motivi per l'affidamento a un solo genitore: il conflitto tra i genitori (sentenza Cass. giugno 2008), se questi singolarmente non si comportano in modo contrario all'interesse del minore, la lontananza fisica dei due genitori, la tenera età del minore.L'affido condiviso consente l'esercizio della potestà anche in modo disgiunto cosicché ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui. Al contrario del precedente affido congiunto che richiedeva sempre la completa cooperazione fra i genitori, l'affido condiviso disgiunto è applicabile e utile soprattutto in caso di conflitto, poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma disaccoppiandoli nel tempo e nello spazio. Per prevenire eventuali problemi di educazione contraddittoria sono consigliate consulenze pedagogiche di impostazione e monitoraggio periodico.Il principio fondamentale è che, anche in caso di separazione/divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Questo principio, vale per tutti i casi di cessazione di convivenza dei genitori sia per le coppie di fatto, che per separazioni e divorzio e è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 e definito dall'Art. 155 del Codice civile il quale recita:«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.»Pertanto la relazione genitore-figlio deve essere tutelata e mantenuta al di là della cessazione della convivenza dei genitori.Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole.  In pratica  entrambi i genitori manterranno l'esercizio diretto della potestà genitoriale che potranno esercitare o in modo congiunto o disgiunto. L'affido esclusivo ad un solo genitore diventa un'eccezione al principio generale e si applica, con motivazione, quando il comportamento dell'altro genitore nei confronti del figlio sia contrario all'interesse del minore stesso. Solo in questa eventualità  potrà essere limitata la frequentazione (ma non la potestà di quel genitore). Di recente è uscita sentenza di Cassazione di giugno 2008 che ha definitivamente posto termine alle interpretazioni soggettive della magistratura e dell'avvocatura e chiarito che l'eccesso di conflittualità intergenitoriale non è motivo ostativo alla concessione dell'affido condiviso.Entrambi i genitori  conserveranno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. Il genitore non prevalente è tenuto a versare un assegno perequativo. Tale assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L'importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi.
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