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Precarietŕ del lavoro dell'ex coniuge PDF Stampa E-mail
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E’ sufficiente a giustificare l’attribuzione in suo favore di un assegno divorzile

(Cassazione Sezione Prima Civile n.11963 del 27 novembre 1997).

 

Il sig. D.F. ha chiesto al Tribunale di Vicenza la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio con A. S., che a sua volta ha chiesto l’attribuzione di un assegno di divorzio.

Il Tribunale, con sentenza del 25 febbraio 1994 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha rigettato la domanda di assegno proposta da A.S. in considerazione del fatto che ella, in giovane età e in buone condizione di salute, svolgeva attività di dattilografa, mentre il reddito dell’ex marito era costituito da uno stipendio di lire 1.400.000 mensili.

Dopo la pronuncia della sentenza, nell’aprile del 1994 A.S. è rimasta priva di lavoro. La Corte d’Appello di Venezia, accogliendo parzialmente la domanda dell’ex moglie, le ha attribuito un assegno di 250.000 lire mensili con effetto dalla data della domanda riconvenzionale proposta nell’aprile del 1993. La Corte ha motivato la sua decisione con riferimento alla precarietà dell’occupazione di A.S. ed alla stabilità del reddito dell’ex marito.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 11963 del 27.11.1997, Pres. Sensale, Rel. Pignataro) ha rigettato il ricorso del Sig. F.D. osservando che la Corte d’Appello ha correttamente motivato la sua decisione con riferimento alla precarietà dell’attività lavorativa svolta dalla donna anche in costanza di matrimonio, in quanto tale precarietà non le consentiva di essere economicamente autosufficiente.

La Cassazione ha anche ritenuto esatta la decisione di stabilire la data di decorrenza dell’assegno non dal 30.4.94, data del licenziamento della sig.ra S.A., ma dal giorno della domanda.

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