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Prova presunzione della paternitŕ |
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 | PROVA PER PRESUNZIONI DELLA PATERNITÀ NATURALE - Non è necessario dimostrare la stabile coabitazione (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5333 del 29 maggio 1998, Pres. Olla, Rel. Verucci). La prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante valorizzazione di elementi presuntivi |
gravi, precisi e concordanti, mentre non è richiesta la prova di una coabitazione stabile della madre e del presunto padre, essendo sufficiente quella dell’esistenza di rapporti intimi tra i medesimi, quando la circostanza trovi riscontro in altre risultanze probatorie. Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare possa essere desunto dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ossia che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto venga accertato alla stregua di canoni di probabilità: l’apprezzamento del giudice di merito circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e la loro rispondenza ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (Cassazione Sezione Prima Civile n. 5333 del 29 maggio 1998, Pres. Olla, Rel. Verucci).
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