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Abbandono domicilio per intolleranza verso suoceri |
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 | Abbandono del domicilio coniugale per intollerabilità della convivenza con i suoceri.
- Può essere ritenuto giustificato (Cassazione Sezione VI Penale n. 11064 del 28 settembre 1999, Pres. Di Noto, Rel. Ciampa). |
La signora I.G. ha lasciato il domicilio coniugale, portando con sé due figlie minori e promovendo successivamente nei confronti del coniuge un giudizio di separazione. Sottoposta a processo penale davanti al Tribunale di Palermo con l’imputazione di sottrazione di minori e di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ella si è difesa sostenendo di aver dovuto lasciare il domicilio coniugale a causa della intollerabilità della convivenza con i suoceri. Il Tribunale non ha ritenuto valida questa giustificazione e l’ha condannata alla pena della reclusione di due mesi, convertita nella corrispondente somma pecuniaria di lire 1.500.000 di multa. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la condanna. La Suprema Corte (Sezione VI Penale n. 11064 del 28 settembre 1999 Pres. Di Noto, Rel. Campa) ha in parte accolto il ricorso dell’imputata in quanto ha ritenuto che la Corte d’Appello, escludendo l’esistenza di una causa di giustificazione per l’abbandono del domicilio coniugale, non abbia correttamente motivato la sua decisione. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare – ha affermato la Corte - l'abbandono della casa coniugale è giustificato - e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 cod. pen. - non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146 cod. civ. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali – ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dall’art. 146 cod. civ. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 cod. civ.) le ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della prole".
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