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Assegno al coniuge per mantenere lo stesso tenore PDF Stampa E-mail
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 In caso di separazione l'assegno al coniuge spetta se non si sia in grado  di mantenere il tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

– Quando il suo reddito è inferiore a quello dell’altro coniuge (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12069 del 27 ottobre 1999, Pres. Sensale, Rel. Risotti).

 

L’art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ottenere dall'altro un assegno di mantenimento tutte le volte in cui, sussistendo una differenza reddituale fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere, durante la separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, corrispondente alle potenzialità economiche complessive dei coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso.

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