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Il credo islamico del padre naturale PDF Stampa E-mail
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Il credo islamico del padre naturale non può costituire motivo di opposizione al riconoscimento da parte sua di una figlia cittadina italiana. 

- La mera diversità di etnia e religione non consente di escludere l’interesse del minore ad essere riconosciuto da entrambi i genitori (Cassazione Sezione Prima Civile n. 12077 del 27 ottobre 1999, Pres. Sensale, Rel. Criscuolo).

 

Dall’unione di fatto tra C.V., cittadina italiana di religione cattolica, e C.J., cittadino tunisino di religione islamica, è nata la bambina N.V., in un primo tempo riconosciuta solo dalla madre. Dopo la cessazione dell’unione per contrasti fra i genitori, C.J. ha chiesto al Tribunale di Milano di essere autorizzato a riconoscere la bambina. 

In base all’art. 250 cod. civ. il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. In caso di contrasto fra i genitori, la decisione è rimessa al Tribunale, la cui sentenza, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. La madre si è opposta, sostenendo, tra l’altro, che doveva tenersi conto degli inconvenienti che sarebbero potuti derivare alla bambina ove ella, per effetto del riconoscimento da parte del padre, di religione islamica, fosse stata attratta dall’ordinamento giuridico cui egli appartiene. In particolare ella ha fatto presente che, nell’ordinamento islamico, la donna si trova in posizione di netto svantaggio rispetto all’uomo di fronte alla legge e che ciò avrebbe potuto seriamente compromettere lo sviluppo psichico, sociale e politico della bambina. Il Tribunale ha autorizzato il riconoscimento, osservando che C.J. si era correttamente inserito nella società italiana, aveva una stabile occupazione, si era dimostrato consapevole dei suoi doveri di padre e non aveva dato prova di fanatismo religioso e integralista. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano. C.V. è ricorsa in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto degli inconvenienti che sarebbero potuti derivare alla bambina dall’appartenenza del padre all’ordinamento islamico.

La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 12077 del 27 ottobre 1999, Pres. Sensale, Rel. Criscuolo) ha rigettato il ricorso, osservando che, ai sensi dell'art. 8, primo comma, della Costituzione tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e in base al successivo art. 19 tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma. E' dunque evidente – ha affermato la Corte - che un diniego al riconoscimento, basato unicamente sulla diversità di fede religiosa del padre rispetto a quella professata dalla madre sarebbe contrario ai menzionati precetti costituzionali. Il timore, manifestato dalla ricorrente, paventa che la minore possa essere "attratta" nell'ordinamento giuridico del padre, nel quale verrebbe a trovarsi in condizione fortemente svantaggiata rispetto a quella di cui gode nell'ordinamento italiano, non ha ragione d’essere – ha affermato la Corte – in quanto tale pericolo appare meramente ipotetico, in assenza di qualsiasi elemento che valga a dargli concretezza. E' infatti da escludere che il riconoscimento da parte del padre possa comportare per la bambina la perdita della cittadinanza italiana.

La legge 5 febbraio 1992, n. 91, dispone che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, onde è sufficiente per l'acquisto della cittadinanza per nascita che uno solo dei genitori sia cittadino italiano. Inoltre – ha osservato la Corte - è in vigore la legge 31 maggio l995, n. 218 (recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) la quale nell'art. 36 dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio, mentre nell'art. 73 abroga (tra gli altri) gli artt. dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e nell'art. 16 primo comma statuisce che la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.

In questo quadro normativo – ha rilevato la Corte - la bambina, anche dopo il riconoscimento da parte del padre, resterà cittadina italiana e continuerà quindi a godere del relativo status (salve, ovviamente, le scelte che riterrà di fare quando avrà raggiunto la maggiore età); pertanto solo se il padre, dopo il riconoscimento, dovesse porre in essere concrete iniziative prevaricatorie o pregiudizievoli per l'interesse della minore, sarebbero azionabili i procedimenti e i provvedimenti previsti dalla legge a tutela della minore. Ma non possono costituire ostacolo al riconoscimento né la adesione del padre ad una determinata fede religiosa, né un astratto ed indeterminato pericolo di attrazione della bambina in altro ordinamento. La mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione – ha affermato la Corte - non può di per sé costituire elemento significativo ai fini dell'esclusione dell'interesse di un minore all'acquisizione della doppia genitorialità; mentre un fanatismo religioso, quale quello prospettato dalla madre, potrebbe assumere rilievo dirimente soltanto qualora si traducesse in una indebita compressione dei diritti di libertà della bambina o in un pericolo per la sua crescita secondo canoni generalmente riconosciuti dalle società civili. i, Rel. Di Palma).

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