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Peggioramento del tenore di vita |
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| Possibile peggioramento del tenore di vita del coniuge divorziato in seguito all'obbligo posto a suo carico di corrispondere l'assegno all'altro coniuge. Non costituisce un valido criterio per la determinazione dell’assegno (Cassazione Sezione Prima Civile n. 1591 del 24 febbraio 1999, Pres. Sensale, Rel. Luccioli). |
Nel giudizio di divorzio tra Stefano F. e Ivana C. il Tribunale di Trento ha stabilito l’assegno mensile a carico del marito nella misura di lire un milione. In grado di appello, la Corte di Trento ha ridotto l’assegno a lire 800.000 mila mensili osservando, tra l’altro, che l’assegno fissato in primo grado avrebbe ridotto considerevolmente il tenore di vita del marito, più anziano della moglie e anch’egli pensionato. La Suprema Corte, (Sezione Prima Civile n. 1591 del 24 febbraio 1999, Pres. Sensale, Rel. Luccioli) ha accolto il ricorso della ex moglie, censurando, tra l’altro, la Corte di Appello per avere adottato ai fini della riduzione dell’assegno un dato - il tenore di vita del soggetto obbligato conseguente all’imposizione dell’assegno - non riconducibile ai criteri e ai parametri dettati dalla legge sul divorzio. Tali criteri sono costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, dalla durata del matrimonio.
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