Lo precisa la Cassazione che ha respinto, con la sentenza n. 20688 del 2 ottobre 2007,il ricorso di una mamma presentato contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia che, a luglio 2005, aveva ridato l'appartamento di famiglia al marito perché il figlio era tornato a vivere con lui.
A prendere questa decisione era stato in primo grado il Tribunale di Bergamo. Lei si era opposta sostenendo di dover tutelare anche il figlio piccolo. Ma le sue ragioni sono state bocciate tanto in sede di merito quando in sede di legittimità. In particolare secondo i giudici del "Palazzaccio", "se deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, la situazione non muta allorquando, come in questo caso, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa".
Infatti, spiega ancora il Collegio, "la disciplina dell'assegnazione della casa familiare postula invero che i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale".













