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| Il figlio perde il lavoro ma resta senza assegno |
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Se hai avuto un lavoro, vuol dire che lo ritroverai. E il licenziamento non fa rinascere l'obbligo di mantenimento.
Ma la Corte ha respinto il motivo anzitutto sotto il profilo
dell'inammissibilità, definendolo una «sollecitazione a riesaminare
criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato,
e quindi proponendo una questione di merito inammissibile».
Lo stesso mezzo, ha proseguito la Corte, è infondato anche per l'aspetto più legato alla concretezza della situazione, cioè per l'avere il giudice d'appello "dimenticato" il licenziamento. Secondo i giudici «il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore». Per la Cassazione, quindi, l'unica cosa che conta è aver dimostrato di sapersela cavare, una qualità che paradossalmente si rivela una handicap per chi cerchi di riottenere l'aiuto paterno nel momento in cui perde il lavoro. Tanto che non assume «alcun rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno». Sullo stessa linea, ricordano i giudici, la Cassazione si era già espressa con le sentenze 26259/2005 e 12477/2004. (Sa. Fo.)
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