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| cambiare fede religiosa puň portare all'addebito della separazione |
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Già in passato, in questa stessa rubrica, ci si è occupati della tematica relativa all'addebito della separazione in caso di tradimento (sessuale) di un coniuge nei confronti dell'altro. Oggi si vuole invece portare all'attenzione del lettore una diversa pronuncia, emessa pur sempre in materia di addebito, che indubbiamente ha dei profili più "profondi" della precedente.Prima di procedere con l'analisi dei fatti, giova ribadire perché venga richiesto l'addebito della separazione nelle cause fra coniugi. Come ebbi modo di precisare già un'altra volta, ottenere l'addebito della separazione nei confronti dell'altro coniuge, non costituisce soltanto una vittoria morale (in pratica il giudice, statuendo sull'addebito, dichiara quale dei due coniugi sia rimproverabile per il fallimento dell'unione). C'è di più dietro quella parola, addebito. Ci sono motivi di carattere economico che si manifestano immediatamente e che possono manifestarsi anche dopo svariato tempo.Immediatamente si verifica la conseguenza che la parte soccombente dovrà rifondere le spese legali all'altro; inoltre, chi si vede addebitata la separazione, non potrà chiedere a suo favore un assegno di mantenimento ma soltanto gli alimenti. E solo l'assegno di mantenimento può essere elevato, nel senso che il suddetto assegno consente di conservare le precedenti condizioni di vita (se erano agiate dovranno rimanere agiate). Successivamente, poi, le conseguenze economiche si avranno in caso di successione ereditaria (in pratica il coniuge cui viene addebitata la separazione non partecipa alla successione come erede). Detto questo e segnalata ancora una volta l'importanza della pronuncia sull'addebito, torniamo ai fatti qui analizzati. Una moglie chiedeva l'addebito della separazione al marito in quanto quest'ultimo, dopo aver cambiato fede religiosa, aveva rinunciato alla convivenza familiare (e sappiamo che per il codice civile la convivenza familiare è un dovere). Sia in primo grado che in appello la sua domanda veniva respinta, sul presupposto fra l'altro che il diritto alla libertà religiosa ha natura costituzionale e non può pertanto essere compresso. La Cassazione, invece, ha stabilito che il diritto alla libertà religiosa, pur essendo di rango costituzionale, non può comunque configgere con quella serie di doveri previsti dal codice civile a carico di entrambi i coniugi, fra cui l'obbligo dell'assistenza morale e materiale, l'obbligo alla fedeltà e alla coabitazione. Pertanto, qualora con il mutamento di fede religiosa si verifichi un mutamento sostanziale della abitudini di vita e si violino i doveri scaturanti dal matrimonio, è possibile l'addebito della separazione. La pronuncia, al di là degli aspetti indubbiamente curiosi, mette in luce come l'esercizio dei diritti (costituzionali, in questo caso) non possa comunque avvenire in contrasto con quelli che sono i doveri matrimoniali. Pena, come già ricordato, l'addebito della separazione. Dottor Francesco Biagini Patrocinatore Legale Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
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