 | Recentemente viene pubblicata una sentenza che costituisce indubbiamente un unicum nel panorama della giurisprudenza italiana in materia di diritto di famiglia. Vediamo subito i fatti. Due coniugi decidono di separarsi giudizialmente; il Presidente del Tribunale, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei, affida il figlio minore alla madre, regolando il diritto di visita del padre. Fin qui, nulla di strano. |
Se non che, entrambi i coniugi, in corso di causa chiedono l'affidamento esclusivo del minore sul presupposto dell'inadeguatezza dell'altro a svolgere compiutamente le funzioni genitoriali. In un quadro, quindi, come si può evincere, di alta conflittualità, la madre chiede ancora l'affidamento esclusivo sulla base dei (presunti) racconti del figlio, secondo cui il padre lo maltrattava. Ora, cosa può fare un giudice di fronte ad una denuncia così forte? È chiaro che non è possibile soprassedere; se infatti il padre maltratta il figlio, è sacrosanto che gli venga tolta la possibilità di vederlo (senza considerare poi le conseguenze di carattere penale dietro l'angolo). Ma è altrettanto chiaro che la decisione del giudice non può essere superficiale. Se infatti la madre vuole tentare di fare un dispetto al marito, se cioè il figlio diventa il terreno di scontro della separazione e se quindi la denuncia è falsa, il giudice, disponendo il divieto per il padre di vedere il minore commetterebbe una gravissima ingiustizia. Cosa si è inventato, allora, il saggio Tribunale di Roma? C'è una terza via, rappresentata da questa ordinanza interlocutoria: "nelle more degli accertamenti relativi ai fatti contestati dal genitore affidatario, il giudice istruttore può avvalersi dei servizi sociali al fine di vigilare in ordine alle modalità di frequentazione del minore con il genitore non affidatario anche a garanzia di quest'ultimo". In parole povere il ragionamento del giudicante è il seguente: di fronte ad una denuncia di maltrattamenti il giudice ha il dovere di intervenire immediatamente, per evitare il ripetersi di episodi che possono segnare un fanciullo. Tuttavia, il dovere di intervenire immediatamente non può comprimere il diritto di visita del figlio minore, anche e soprattutto perché la denuncia potrebbe poi risultare falsa. Pertanto, di fronte a casi in cui vengano mosse delle contestazioni ad uno dei due genitori, può essere battuta la strada descritta sopra, cioè la permanenza del diritto di visita in presenza, però, dei servizi sociali, che dovrebbero garantire il minore. Questa situazione certo non è delle migliori ma va sottolineata, ad avviso di chi scrive, la saggezza con la quale si bilanciano opposti interessi. Senza dimenticare che si tratta di una situazione temporanea, destinata a cessare nel momento in cui arriva la pronuncia definitiva che accerta l'esistenza o meno dei maltrattamenti denunciati. E qualora le denunce risultassero poi infondate, per la madre-moglie in questo caso e per il genitore denunciante in generale, rischierebbero di aprirsi le porte del carcere per il grave reato di calunnia.
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