| I nonni possono sosotituire il genitore nell'esercizio del diritto di visita Attraverso queste colonne, quest’oggi, ritengo di poter raccontare un caso giudiziario in materia di diritto di famiglia veramente particolare e meritevole di adeguata segnalazione. |
Una recentissima pronuncia, infatti, emessa da un Tribunale di merito, ha sancito un principio piuttosto innovativo in materia di esercizio di diritto di visita. Subito i fatti. Una coppia si separa; il procedimento è burrascoso e quindi (come spesso accade) di mezzo ci va l’unica figlia. Siamo agli inizi del 2000, quando non era ancora stata approvata la legge sul così detto affido condiviso. La figlia viene affidata in via esclusiva alla madre mentre al padre viene garantito un modesto diritto di visita esercitatile due sabati al mese. Nei limiti del possibile tutto fila liscio per alcuni anni, fino a quando il padre non viene trasferito (per lavoro) in un’altra città, distante alcune centinaia di chilometri dalla residenza familiare. Una delle tante conseguenze sulla sua esistenza riguarda il rapporto con la figlia che viene meno, per via della lontananza e del maggiore impegno lavorativo. Il padre nota che la figlia, in questo modo, subisce giorno dopo giorno il progressivo distacco dalla famiglia paterna e si convince a trovare una soluzione. E con questo veniamo alla particolarità della vicenda in esame. Nel momento in cui si rivolge al Giudice, infatti, il padre è consapevole di non poter garantire una maggiore presenza fisica accanto alla figlia minore; e proprio per questo decide di far leva sui propri genitori, ovvero sia sui nonni paterni. Egli domanda al Giudice di attribuire ai nonni paterni, in sua vece, il diritto di visita sulla figlia minore, per garantire in questo modo che la figlia non subisca, con il protrarsi della situazione per anni, un definitivo ed irreversibile distacco dalla famiglia (in senso lato) paterna.
Ed il Giudice accoglie la tesi paterna ed autorizza i nonni ad esercitare il diritto di visita in luogo del padre, impossibilitato. La pronuncia è molto interessante in quanto, nonostante il nostro ordinamento non tuteli direttamente i diritti dei nonni, già più volte i Giudici (anche quelli di legittimità) hanno affermato che sussista, a carico dei genitori, il dovere di consentire un significativo rapporto fra i figli minori ed i nonni, appunto (oltre che con gli altri parenti stretti). Secondo il Giudice, fra l’altro, in questo modo la minore avrebbe avvertito meno l’assenza del padre e quindi, valutata anche la personalità positiva dei nonni e l’affetto dimostrato negli anni dagli stessi, doveva necessariamente procedersi in quel senso. Riporto in conclusione uno stralcio della pronuncia: “quando il genitore non affidatario non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di assicurare una frequentazione assidua del figlio affidato al coniuge separato, è possibile imporre a quest’ultimo l’obbligo di consentire la visita del minore da parte dei genitori dell’altro coniuge”. Ad avviso dello scrivente si tratta di una presa di posizione condivisibile tanto giuridicamente (per il nostro ordinamento il bene del minore viene sempre al primo posto ed è indiscutibile che i nonni siano dei veri e propri punti di riferimento per i nipoti) quanto moralmente (non parrebbe giusto che il minore perdesse di vista la famiglia di uno dei due genitori a causa di circostanze “esterne”). Avv. Francesco Biagini
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