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La convivenza non fa perdere i figli PDF Stampa E-mail
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 COABITANDO CON UN ALTRO NON SI PERDE IL FIGLIO

Il tema che tratteremo nel presente approfondimento genera indubbiamente un contenzioso importante.
Quando un matrimonio finisce, tutte le volte che ci sono dei figli di mezzo, si pone il problema dell’affidamento di questi ultimi.
Sappiamo che almeno nell’80% dei casi i figli vengono affidati alla madre.
E qui possono sorgere i problemi.

La madre, infatti, come il padre del resto, quasi sempre cerca di rifarsi una vita, con un altro uomo.
E quindi cosa succede? O meglio, cosa può succedere?
Può succedere che il padre biologico del bambino si senta frustrato dalla situazione generatasi; sia vinto dalla paura che il nuovo compagno della moglie possa essere identificato dal bambino come il “vero” padre.
E pertanto si può intestardire e cercare di conseguenza di togliere l’affidamento del piccolo alla donna.


Intendiamoci: molto spesso la sensibilità della donna è sufficiente ad eliminare alla radice ogni problema. La madre, cioè, anche se decide di farsi una nuova vita, non si sogna nemmeno di inculcare nella testa del figlio l’idea che il “vero” padre è il nuovo compagno.
Si tratta di una scorrettezza piuttosto rara nella pratica, forse perché la donna andrebbe anch’ella contro natura.


Tornando all’esempio portato all’inizio della trattazione, ci si chiede che possibilità di successo abbia il padre che vuole togliere il bambino alla madre semplicemente perché quest’ultima si fa una nuova vita, cominciando a convivere con un altro uomo (ed, ovviamente, con il figlio affidatole).


La risposta ci arriva non da una corte di merito ma dalla Cassazione (ed è pertanto una risposta autorevole).
Ecco cosa dice il Giudice di legittimità: “(…) l’esistenza di un nuovo legame affettivo del genitore affidatario, quand’anche risoltosi nella coabitazione presso la casa familiare, non può assumere di per sé solo valenza ostativa all’affidamento al genitore cui sia stata addebitata la separazione”.


Nel caso analizzato dalla Cassazione, quindi, c’era una madre che aveva “tradito” il marito, che si era per questo vista addebitare la separazione ma che nonostante ciò voleva l’affidamento del figlio.
Secondo la Cassazione aveva il diritto di ottenere l’affidamento anche a prescindere dal fatto che vivesse (coabitasse) con un altro uomo.


La pronuncia commentata è piuttosto importante in quanto mette indubbiamente chiarezza nella materia; anche, lo si ripete, quando si discuta circa il cambio dell’affidamento.
Se il coniuge affidatario della prole ha tatto, non genera caos nella mente del figlio, può indubbiamente vivere una nuova relazione di coppia: questo se ne deduce.


Dottor Francesco Biagini
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