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La rilevanza penale della violazione degli obblighi di assistenza familiare PDF Stampa E-mail
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 Questa settimana ci si occuperà di un'altra pronuncia emessa in materia di assistenza familiare; si cercherà quindi di specificare quando il mancato adempimento dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento possa far sorgere in capo al soggetto onerato una qualche responsabilità di natura penale. LA FATTISPECIE

L'articolo 570 del codice penale, prevede che "chiunque (…) si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a 1032". Al secondo comma, poi, è previsto che "le dette pene si applicano congiuntamente a chi (…) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore (…) o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
La previsione normativa ha fatto sorgere notevoli dispute giurisprudenziali in merito all'obbligo in oggetto, in quanto sono svariati i parametri da prendere i considerazione per riuscire a stabilire quando al mancato versamento di un assegno periodico corrisponda una responsabilità penale.
Nel caso che si vuole analizzare, un soggetto subiva il procedimento di cui all'articolo 570 del codice penale in quanto, pur essendo obbligato al mantenimento della moglie si rivelava inadempiente per alcuni mesi.
I fatti nel dettaglio: un soggetto (imprenditore) è obbligato a versare alla moglie un assegno di mantenimento pari a 6 milioni di lire mensili.
In un momento di difficoltà, l'onerato cessa di pagare detta somma, continuando però a pagare l'affitto alla moglie beneficiaria dell'assegno e sospendendo in parte il pagamento della somma dovuta per tre mesi.
Il Tribunale e la Corte d'Appello di Genova, condannano l'uomo per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale sostenendo che, essendo la moglie titolare di un reddito modestissimo (600.000 lire al mese), il coniuge obbligato avrebbe dovuto far fronte ai suoi impegni anche in quei tre mesi, se del caso dismettendo beni di proprietà.
I giudici di merito, inoltre, ritenevano che lo stato di difficoltà economica non fosse stato adeguatamente dimostrato, nonostante l'imprenditore, nei tre mesi di cui si tratta, non avesse potuto nemmeno pagare gli stipendi dei propri dipendenti. La Cassazione, senza peraltro risparmiare critiche , investita della questione, ribalta il decisum per varie ragioni: primo perché l'inadempimento era durato solo per un breve arco temporale (3 mesi); secondo perché comunque in detto periodo il marito pagò l'affitto alla moglie; terzo perchè non si era dettagliatamente dimostrato lo stato di bisogno della moglie.
Infine, ma non certo in ordine di importanza, la norma (come si è già precisato nel precedente articolo in materia) non è invocabile ogni volta che non venga ottemperato l'obbligo di versare l'assegno stabilito in sede civile (l'assegno di alimenti o di mantenimento).
La norma penale, al contrario, è invocabile soltanto allorquando al coniuge o al figlio vengano a mancare i mezzi di sussistenza, che è concetto assai più ristretto di quello di alimenti o di mantenimento.
Senza considerare poi che, considerata l'elevata entità dell'assegno nel caso concreto, la moglie avrebbe potuto (e quindi dovuto) avere una certa capacità di risparmio, idonea a consentirle di superare un eventuale momento di difficoltà.
Ecco la sentenza in massima: "la mancata o la minore corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di separazione non integra ex se gli estremi del delitto di cui all'articolo 570 del codice penale, ove non si dimostri che la cessazione dell'erogazione sia dipesa da una scelta volontaria dell'obbligato, e che in ragione dell'omissione siano venuti meno i mezzi di sussistenza all'avente diritto. (…) il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale presuppone che il reo abbia fatto mancare all'avente diritto il minimum necessario per vivere, e non è configurabile quando la condotta sia consistita nella mera diminuzione del lussuoso tenore in precedenza garantito all'avente diritto".

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La giurisprudenza ormai consolidata, ha precisato che il delitto di cui si tratta non si ricollega al mancato versamento dell'assegno previsto in sede civile, ma all'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge o ai figli; per mezzi di sussistenza si deve quindi intendere ciò che è indispensabile per poter vivere. Tecnicamente, quindi, è corretto dire che la norma penale si riferisce ai casi in cui vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza (il concetto di mantenimento, infatti, è di più ampia portata, prevedendo la continuazione delle pregresse condizioni di vita ed il concetto di alimenti comprende voci in più rispetto ai semplici mezzi di sussistenza).
Per quello che riguarda il caso specifico, difficile contestare il decisum, ma casomai ci sarebbe da chiedersi per quale ragione i primi due giudici avessero condannato il coniuge oberato.
E' stato infatti dimostrato non solo che l'inadempimento è stato di breve durata, ma anche che l'assegno precedentemente versato era abbastanza cospicuo da consentire una certa capacità di risparmio ed inoltre che il coniuge onerato versava in gravi difficoltà economiche, se è vero che non riusciva nemmeno a pagare i salari. Il fatto poi che fosse proprietario di beni immobili, che secondo i primi due giudici avrebbe dovuto vendere per rispettare l'obbligo, non è penalmente rilevante, dal momento che è fatto notorio che 3 mesi non sono sufficienti per vendere beni immobili, ma al massimo per svenderli, che è cosa ben diversa. La denuncia della moglie a carico del marito, ad avviso di chi scrive, aveva tutte le caratteristiche della ripicca e andava accantonata agli albori del procedimento penale, non certo alla fine.
Giuridicamente, e chiudo, la novità della sentenza esaminata è costituita dal fatto di aver preso in esame un caso limite, in cui il coniuge beneficiava di un assegno considerevole; ed è stato ulteriormente precisato, in estrema sintesi, che la norma penale non garantisce al beneficiario il mantenimento delle pregresse condizioni di vita, non è cioè invocabile semplicemente per il mancato rispetto delle statuizioni previste in sede civilistica, ma solo quando al beneficiario vengano a mancare i mezzi di sussistenza (con gli ulteriori requisiti che il beneficiario stesso non abbia redditi adeguati e che l'onerato abbia effettuato una scelta volontaria e non forzata). Sarà mia cura informarvi della copiosa e rilevante giurisprudenza in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, portando in futuro alla vostra attenzione altri casi emblematici.

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