Gli operatori del diritto, ma non certo solo loro, sono in attesa di una rilevantissima pronuncia della Corte Costituzionale in tema di disconoscimento della paternità. La sentenza è attesa nelle prossime settimane-mesi e dovrà occuparsi di una questione estremamente delicata. IL CASO.
Che può fare un marito se viene a conoscenza, o sospetta, che la moglie abbia partorito un figlio a seguito di un rapporto sessuale con un altro uomo? Tutto parte dal celeberrimo brocardo latino per cui “mater semper certa est, pater numquam”; in parole povere, la madre è sempre certa, il padre mai. Il tema è socialmente e moralmente di primaria rilevanza ed inoltre va ad incidere tanto su aspetti di tipo patrimoniale (chi deve mantenere un figlio) quanto su aspetti psicologici (sono evidenti le ripercussioni per il figlio e per il presunto padre).
LA NORMA.
L’articolo 235 c.c. è la risposta del legislatore al problema trattato; questo articolo (e in particolare il n.3 della norma) precisa quali siano tutte le condizioni per l’esercizio da parte del padre dell’azione di disconoscimento di paternità. Sinteticamente si può dire che oggi, il marito, per uscire vincitore dall’azione di disconoscimento deve, nell'ordine:
1) provare l’adulterio della moglie. Non è infatti sufficiente la semplice dichiarazione della madre di aver concepito il figlio con un altro uomo, ma occorre fornire la concreta prova dell’adulterio. Il problema, spesso insormontabile, è proprio questo: l’onere probatorio in questione è estremamente complicato. E come se non bastasse c'è inoltre da specificare che la Cassazione ha stabilito (sentenza n.4783 del 1984 riportata negli approfondimenti) che occorre dimostrare "un vero e proprio adulterio, tale da procurare il concepimento, e non una semplice relazione".
2) provare che l’adulterio in questione si è verificato in un ben determinato periodo di tempo (e cioè fra i 300 e i 180 giorni prima della nascita del figlio che si vuole disconoscere).
3) promuovere l’azione in tribunale entro un anno, che decorre o dalla nascita del figlio (se il marito prima del parto è a conoscenza dell’adulterio) o dalla scoperta dell’adulterio stesso (se il marito viene a conoscenza del “fattaccio” soltanto in seguito alla nascita). In virtù delle difficoltà estreme che deve affrontare il marito, la Corte Costituzionale, come si è già accennato, provvederà nel prossimo futuro a valutare se la norma in questione sia incostituzionale e vada quindi “corretta”. Ad avviso della difesa della parte che ha sollevato la questione infatti, la norma cozzerebbe contro gli articoli 3 e 24 della nostra Costituzione (rispettivamente il principio di uguaglianza e il diritto di difesa).
CASI LIMITE.
Segnalo alla vostra attenzione un caso teorico e due effettivamente verificatisi, di modo tale che il quadro della situazione possa essere più chiaro. Partendo dal caso di scuola, la Cassazione ha stabilito come già accennato che occorre dimostrare "un vero e proprio adulterio, tale da procurare il concepimento, e non una semplice relazione". A chi scrive sorgono legittime domande: uno scambio epistolare fra due persone adulte, magari con l'uso di certe terminologie tipiche di due amanti non è quindi sufficiente? Scoprire la moglie a casa di un altro uomo nemmeno? E vederla salire a tarda ora a casa di uno sconosciuto? Davvero è indispensabile provare il rapporto sessuale? E come? Ma, come anticipato, si sono anche verificati casi limite, senza bisogno di attingere alla fantasia. Una moglie che dopo tanti anni di matrimonio "confessa" al proprio consorte, durante un litigio ovviamente, che il loro figlio in realtà è nato da una relazione adulterina (e il marito non riuscirà a dimostrare l'adulterio con tutte le conseguenze del caso). E infine un marito che dopo casuali esami ematologici scopre di non essere il padre del bambino legittimo, ma soccomberà anch'egli di fronte al temibilissimo ostacolo probatorio.
PROSPETTIVE.
Nel caso di rigetto dell’istanza, le cose rimarranno così come descritte; nel caso invece di accoglimento, la norma verrà modificata in un senso decisamente più favorevole al padre-marito. Oggi non è infatti consentito a quest'ultimo di ricorrere agli esami ematologici e/o genetici per dimostrare l’adulterio della moglie; gli esami in questione possono essere disposti ed autorizzati dal giudice solo per provare la non paternità, ma una volta dimostrato l’adulterio (con testimoni filmati, fotografie e, più limitatamente, indizi). Volendo usare le parole della Cassazione "l'adulterio deve essere preliminarmente ed autonomamente provato quale condizione per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno, le quali, pertanto, anche se espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, possono essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa, ed al diverso fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda. Solo una vecchia sentenza (che riporto nella sezione approfondimenti) ha legittimato l'ingresso contestuale nel processo sia delle prove dell'adulterio che delle prove ematologiche e genetiche; si tratta di un precedente isolato, tuttavia, e questo lo rende non pienamente persuasivo. In caso di pronuncia di incostituzionalità della norma, invece, il padre-marito potrà molto più agevolmente tutelare i propri diritti in quanto potrà chiedere ed ottenere gli accertamenti scientifici a prescindere dalla prova dell’adulterio. Il rischio evidente è che in futuro possano essere promossi innumerevoli procedimenti di disconoscimento, che magari si basano esclusivamente su ragioni di sospetto; oggi, il telaio normativo, scoraggia l’azione descritta per i numerosi e spesso invalicabili “paletti” procedurali, ma se fosse possibile agire in giudizio e chiedere verifiche a prescindere dall’aver fornito altre prove, è evidente che l’azione diverrebbe estremamente semplice e percorribile. Non sarà facile il giudizio della Corte: da un lato si sente la necessità di dare dignità e certezze ad un padre che scopre o ritiene di non essere padre nonché di coniugare appieno i concetti di verità e giustizia. Dall’altro, indiscutibilmente, allargando le maglie del procedimento si finirebbe per osservare un aumento dei casi trattati, magari nascenti da un semplice “ottocentesco” sospetto o, peggio, da un dispetto. I risvolti negativi per quello che concerne la serenità familiare sono evidenti; così come è evidente il pregiudizio che riceverebbe il figlio (quasi sempre minore) "sbalottato" alla ricerca del vero padre in un’aula di giustizia. Al momento della decisione sarà mia cura aggiornarvi.
APPROFONDIMENTI.
Qui di seguito riporto le più importanti sentenze che ho reperito e selezionato sul tema; uno strumento utile per tutti coloro che fossero interessati alla materia o si trovassero a viverla, loro malgrado, da attori" protagonisti.
>Cass., 23-01-1984, n. 541. >Nell’azione di disconoscimento della paternità, l’accoglimento della richiesta delle prove genetiche o ematologiche è riservato all’apprezzamento del giudice di merito nel caso di cui al n. 1 dell’art. 235 c.c.(mancanza di coabitazione tra i coniugi); esso è invece obbligatorio nei casi di cui al successivo n. 3 (adulterio, occultamento della gravidanza e occultamento della nascita).
Cass., sez. I, 17-08-1998, n. 8087. >In tema di azione per il disconoscimento di paternità proposta ai sensi dell’art. 235, 1º comma, c.c., la prova genetica od ematologica non può essere ammessa per integrare quella, carente, dell’adulterio della moglie ovvero del celamento della gravidanza e della nascita, ipotesi tutte previste al n. 3 del 1º comma del citato art. 235 c.c. tra quelle che consentono l’azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio; ed infatti, l’adulterio, come il celamento della gravidanza e della nascita, devono essere preliminarmente ed autonomamente provati quali condizioni per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno, le quali, pertanto, anche se espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, possono essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa, ed al diverso fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda.
Cass., sez. I, 15-10-1994, n. 8420. In tema di azione di disconoscimento di paternità, mentre nei casi previsti ai n. 1 e 2 dell’art. 235 c.c. (mancanza di coabitazione dei coniugi ed impotenza del marito) la prova di detti fatti può essere da sola sufficiente ad escludere il rapporto di paternità, la prova, invece, dei fatti integranti l’ipotesi di cui al numero 3 (adulterio o celamento della gravidanza o della nascita), pur essendo fortemente indicativa della fondatezza dell’azione, non è mai di per sé sufficiente per l’accoglimento della domanda di disconoscimento, la quale resta subordinata alla dimostrazione di altri fatti o circostanze inconciliabili con la paternità, quali le caratteristiche genetiche o ematologiche.
Cass., 09-06-1990, n. 5626. Per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 134 del 1985, il termine annuale per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità previsto dall’art. 244, 2º comma, c.c. decorre, in caso di adulterio, dal giorno della scoperta dell’adulterio stesso, anziché da quello della nascita del figlio, nella ipotesi in cui detta scoperta sia avvenuta successivamente alla nascita, mentre la decorrenza del termine resta quella fissata nel testo del cit. art. 244, 2º comma, nella diversa ipotesi in cui la conoscenza dell’adulterio si sia verificata in epoca anteriore a tale evento.
Cass., 12-11-1984, n. 5687. In tema di azione di disconoscimento di paternità, il giudice può ammettere >le prove genetiche e/o ematologiche contemporaneamente a quelle inerenti all’adulterio della moglie ed, in presenza del rifiuto ingiustificato della madre e del curatore del minore all’espletamento della prova ematologica, può ritenere tale comportamento sufficiente sia ad integrare con altre risultanze processuali la prova dell’adulterio sia ai fini dell’esclusione della paternità.
Cass., 07-09-1984, n. 4783. Sull’attore in azione di disconoscimento di paternità grava, a norma dell’art. 235, n. 3 c.c., l’onere della prova certa di un vero e proprio adulterio, tale da procurare il concepimento, e non di una semplice relazione; tale prova deve attenere al periodo sospetto del concepimento, ma non costituisce prova legale esclusiva, essendo prevista la contestuale prova di ogni altro fatto concomitante idoneo ad escludere la paternità
|