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| Obbligo al mantenimento anche se si č poveri |
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ANCHE CHI E’ POVERO HA L’OBBLIGO DI MANTENERE I FIGLI Questa settimana ci si occuperà di un caso particolarmente interessante, oltre che discutibile, ad avviso di chi scrive; un caso riguardante i rapporti economici fra genitori e figli e il dovere imposto dalla legge di mantenere questi ultimi. LA FATTISPECIE A seguito della separazione, le due figlie nate dal matrimonio vengono affidate alla madre. Il padre, a seguito dell’omologazione della separazione, si obbliga a versare mensilmente alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di 500.000 £. L’esiguità della somma di cui sopra si giustifica con lo scarsissimo reddito dell’uomo che, infatti, dopo solo sei mesi (stando alle risultanze processuali) smette di pagare il contributo in questione. Ma il punto è un altro: in sede di divorzio, la donna sostiene di versare in precarie condizioni economiche (afferma fra le altre cose di aver ricevuto dai servizi sociali l’assistenza economica di base) aggravate dal dovere di mantenere una terza figlia nata al di fuori del matrimonio. Pertanto richiede l’aumento dell’assegno già precedentemente posto in suo favore. L’uomo, dal canto suo, prova di essere disoccupato (così si spiegherebbe il mancato versamento dopo i primi sei mesi del contributo), prova di non avere alcun reddito ed infine porta all’attenzione del giudicante il fatto che sia stato ammesso al gratuito patrocinio, un istituto intrinsecamente previsto e studiato per i meno abbienti. Senza dimenticare che l’uomo fa presente di essere stato assolto dal reato di cui all’articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare), ad ulteriore dimostrazione delle sue precarie condizioni economiche; il reato gli era stato contestato dalla moglie a seguito del mancato versamento del contributo al mantenimento. Questa la controversia che doveva dirimere il Tribunale di Bologna. LA SENTENZA Con la sentenza n. 249/04, il Tribunale di Bologna prende una decisione del tutto rigorosa, forse troppo. Secondo l’organo giudicante (preciso soltanto che l’estensore è una donna, e la cosa non è impossibile che una qualche rilevanza l’abbia avuta) “il non disporre di redditi sufficienti nemmeno per il proprio sostentamento e l’essere stato ammesso al gratuito patrocinio, non sono elementi sufficienti a giustificare una pronuncia di esonero totale dall’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie. La cogenza dei doveri nei confronti della prole impone l’obbligo costante di attivarsi nel reperimento di un’attività, così da poter garantire alle figlie il mantenimento adeguato alla capacità”. La massima della sentenza, sopra riportata, mette quindi l’accento sul dovere di reperire un’attività; in pratica, i giudici, non contestano l’effettivo stato economico dell’uomo, pacificamente precario, ma contestano il suo insufficiente impegno volto a reperire una fonte di reddito. E’ evidente che il principio è estremamente discutibile, dal momento che mira evidentemente a prevenire facili elusioni del dovere al mantenimento, ma tralascia di considerare che non sempre è possibile attivarsi positivamente per la ricerca di un idoneo lavoro. Studiando la sentenza per esteso, poi, non c’è modo di rinvenire una motivazione più analitica (una motivazione cioè che abbia preso in considerazione dettagliatamente il caso concreto). Viene soltanto precisato che, avendo il convenuto capacità lavorativa, di conseguenza ha l’obbligo di attivarsi per reperire un’attività. Logica conseguenza di quanto precede è che il Tribunale ha confermato l’obbligo posto a carico dell’uomo di contribuire al mantenimento delle figlie con una somma pari a quella precedente (258 euro), rigettando per lo meno la richiesta formulata dalla moglie di un aumento del contributo stesso. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Certamente non era facile per i giudici emettere la sentenza commentata. E’ infatti vero che vi sono parecchi “furbi” che, sostenendo di versare in precarie condizioni economiche, intendono esclusivamente non mettere mano al portafoglio per mantenere i figli concepiti. Ma il caso concretamente esaminato, ad avviso di chi scrive, sembra essere tutto fuor che una “finzione”; se un soggetto viene ammesso al gratuito patrocinio ma se, soprattutto, viene assolto dal reato di cui all’articolo 570 del codice penale, questo significa che egli è effettivamente povero. La stessa massima riconosce che il convenuto “non ha redditi sufficienti nemmeno per il proprio sostentamento”. Ecco perchè forse sarebbe stato più saggio esonerare l’uomo da tale obbligo (se poi le condizioni economiche mutano in melius, è sempre possibile chiedere una revisione delle statuizioni riguardanti l’assegno di mantenimento e pertanto il diritto delle figlie e della moglie non sarebbe stato frustrato ma, al massimo, soltanto rimandato). Senza considerare poi che mentre il Tribunale di Bologna si mostra così rigoroso, la Cassazione, in un caso assolutamente più estremo, si è pronunciata in senso opposto (il caso riguardava una donna, laureata in lingue, di famiglia facoltosa a cui era stato attribuito in sede di separazione un assegno di mantenimento; la stessa non si era attivata per cercare un’attività lavorativa ma, nonostante ciò, la Cassazione confermò l’obbligo per il marito di mantenerla, anche se erano passati anni dalla separazione senza che la stessa avesse provveduto a reperire una fonte di reddito, risultato facilmente acquisibile in ragione della sua giovane età nonchè delle ottime condizioni di salute). Sarebbe quindi auspicabile una maggiore saggezza ed elasticità, quando i giudici si trovano di fronte a casi limite, come quello commentato. E se rigore dev’essere, che almeno sia manifestato a 360 gradi e non soltanto sporadicamente (o per ragioni oscure che trascendono il diritto).
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