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Si puň chiedere il risarcimento del danno esistenziale. PDF Stampa E-mail
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20071027_clooneyzetajones.jpgHai subito un tradimento in costanza di matrimonio? Ora puoi chiedere  anche il risarcimento del danno esistenziale.

Rovigo 16 febbraio 2009 - di Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo -  Rovigooggi.it - Negli ultimi tempi, infatti, la giurisprudenza delle Corti si è maggiormente aperta a soluzioni risarcitorie anche nell’ambito delle separazioni personali dei coniugi.
Quando si tradisce, dunque, di regola si può subire l’addebito della  separazione, ossia l'accertamento della violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio (quali fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) che abbia provocato la cessazione del rapporto matrimoniale, con conseguente perdita del diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento (cioè il diritto a ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al proprio sostentamento qualora non si disponga di redditi propri) e della maggior parte dei diritti successori.

Ma non solo.
D’ora innanzi il coniuge fedifrago può altresì vedersi condannato a risarcire il danno esistenziale all’altro coniuge che, in conseguenza del tradimento, abbia vista compromessa la propria vita di relazione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la risarcibilità del danno esistenziale è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito della separazione integrano gli estremi del danno esistenziale medesimo: siano, cioè, palesemente incompatibili con il sano e normale andamento della vita di coppia, ponendo in essere atteggiamenti di evidente disinteresse nei confronti del consorte.
Su questo punto è bene ricordare l’incisiva pronuncia del Tribunale di Brescia emessa il 14 ottobre 2006 che disponeva la condanna di un marito, al quale aveva addebitato la separazione, al risarcimento del danno esistenziale in favore della moglie tradita
Precisamente, il Tribunale motivava argomentando come "non ogni violazione di obbligo coniugale comporta il diritto al risarcimento del danno, ma solo quella posta in essere attraverso condotte che, per loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione e che pertanto comportano una grave lesione dell’esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, ossia della lesione che in un certo senso va a toccare proprio l’ “in sé della persona”.
Per il Giudice bresciano il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare.

 

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