Sottrazioni Internazionali PDF Stampa E-mail
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La maggior libertà di circolazione tra i paesi e le frequenti occasioni di incontro tra culture diverse hanno portato ad un aumento delle unioni tra persone di diversa nazionalità: è quindi in costante crescita il numero di italiani coniugati o conviventi con cittadini stranieri. Indubbiamente tali unioni costituiscono un elemento positivo di integrazione tra le varie culture.
L'insorgere di situazioni di crisi che inducono alla rottura del nucleo familiare molto spesso finiscono per coinvolgere i figli minori. Il Ministero degli Affari Esteri in tal caso interviene a sostegno dei diritti del cittadino italiano condotto all' estero.
A questo proposito, rilevanza riveste la problematica della sottrazione internazionale dei minori, espressione che vuole indicare il caso in cui il minore è stato illecitamente condotto all'estero ad opera di un genitore non esercente l'esclusiva potestà.
Nel timore di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, madre o padre – generalmente il genitore straniero - può essere indotto a sottrarre il figlio e a condurlo nel proprio paese d'origine o altrove sradicandolo così dal suo contesto sociale, scolastico e geografico.
In tali circostanze, inevitabilmente, il bambino inizia ad essere conteso e vittima di battaglie giudiziali.

Il Ministero degli Affari Esteri di concerto con le Rappresentanze diplomatiche e consolari PUO':

             

            • Sensibilizzare Autorità o organismi locali;

            • Seguire l'azione delle Autorità di polizia per ricercare il minore sottratto;

            • Effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere a visite consolari al minore conteso;

            • Consigliare legali di fiducia e sostenere le loro azioni;

            • Esercitare i poteri di giudice tutelare.

 

Il Console quale giudice tutelare all'estero

 

Ai sensi dell'art.34 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari ":

Tutela, curatela, assistenza, affiliazione.

"Il capo di ufficio consolare di I categoria esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati e inabilitati residenti nella circoscrizione le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata nonché di affiliazione, che le leggi dello Stato attribuiscono al giudice tutelare".

L'esercizio di tali funzioni può tuttavia essere di difficile assolvimento laddove il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (oltre alla cittadinanza del genitore italiano, quella del Paese in cui è stato condotto).

Il possesso da parte del minore della cittadinanza dello Stato ove è stato condotto e poi trattenuto è infatti un limite all'esercizio delle competenze attribuite al Console italiano - quale Giudice tutelare all'estero – laddove quell'ordinamento ritenga di dover esercitare in via esclusiva la tutela del minore considerando subordinata la cittadinanza italiana.

Ogni tipo di azione che il Ministero è chiamato a svolgere può in tal caso essere ostacolata e pertanto, soprattutto in queste situazioni, è indispensabile che i genitori del minore conteso trovino un accordo nell'interesse prioritario del figlio.

 

 

Le Rappresentanze diplomatiche e consolari NON POSSONO:

             

 • Rappresentare il connazionale in giudizio;

• Fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l'interessato sia residente all'estero e sia accertata la condizione di indigenza;

            • Agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;

            • Adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

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