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| Perchč non condividiamo gli emendamenti del testo unificato |
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soprattutto in previsione di essere applicata dai tribunali italiani che hanno una mentalità e utilizzano una prassi che notoriamente discriminano i padri (attualmente un padre ha una probabilità 22 volte minore di ottenere l’affidamento del figlio rispetto alla madre). PREMESSA La nuova legge, quindi, dovrebbe prevedere sempre, salvo casi eccezionali, l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori e, salvo diversi accordi tra i genitori, pari tempi di permanenza dei figli presso di loro (residenza alternata), pari doveri di mantenimento dei figli, la proprietà della casa familiare quale criterio fondamentale di assegnazione della stessa (non esistendo più il genitore affidatario esclusivo) o comunque un’adeguata compensazione economica per i genitore proprietario della casa che non ne usufruisce a prezzo di mercato per consentirgli di procurarsi un’abitazione per sé e per i figli. Il testo inoltre dovrebbe porre dei limiti al mantenimento al coniuge separato, che la normativa attuale e la prassi dei tribunali hanno reso una vera e propria rendita parassitaria. Il testo attuale, invece, concede eccessiva discrezionalità al giudice in merito allo stesso affidamento, ai tempi di permanenza dei figli presso i genitori, all’assegnazione della casa familiare , al mantenimento dei figli, e non tocca minimamente la normativa in merito al mantenimento del coniuge separato (articolo 156).
La maggior parte degli emendamenti finora presentati non solo non corregge i difetti del testo unificato, ma, se approvati, lo peggiorerebbero ulteriormente -------------------------- Circa gli emendamenti finora presentati :
1-Un solo emendamento è veramente sostanzialmente migliorativo del testo unificato
2-Un emendamento è significativo ma insufficiente.
3-Alcuni emendamenti sono migliorativi, anche se non incidono in maniera sostanziale sui gravi difetti del Testo unificato.
4-La maggior parte degli emendamenti è peggiorativa, in maniera anche tale da peggiorare la normativa esistente. Altri emendamenti sono inutili, ininfluenti o non attinenti alla tematica della separazione. 1-L’unico emendamento che migliorerebbe il testo unificato in maniera significativa è il seguente:
Al comma 2, sopprimere il capoverso ART. 155-bis. Conseguentemente, all’articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: 155-bis, 391. Anedda. L’articolo 155 bis dà un eccessivo potere discrezionale al giudice che “puo` disporre l’esclusione di un genitore dall’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore.” Inoltre consente a ciascun genitore di “opporsi motivatamente alla artecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne l’esclusione quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.” L’articolo 155 bis, così come redatto, viola gli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione, che sanciscono l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ed il diritto dei figli ad essere allevati da entrambi i genitori.
L’Associazione Papà Separati aveva proposto emendamenti che riducessero la possibilità di esclusione dall’affidamento dei figli ad un genitore al solo caso di un provvedimento già emesso ai sensi degli art. 330 e 333, e che obbligassero a perseguire il genitore che usi la calunnia per escludere l’altro dall’affidamento.
L’on Anedda è stato più drastico, ed ha proposto di sopprimere del tutto l’articolo 155 bis.
Del resto, un provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333 esclude in ogni caso un genitore dall’affidamento anche se ciò non è riportato nelle norme in materia di separazione.
Se approvato, questo emendamento impedirebbe in maniera significativa di escludere arbitrariamente un genitore dall’affidamento dei figli, come avviene oggi con il padre.
2-Il seguente emendamento è significativo ma insufficiente.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: ART. 1-bis. 1. All’articolo 156 del codice civile e` aggiunto il seguente comma: « L’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento non sussiste quando tra la data di celebrazione del matrimonio e quello dell’udienza di comparizione personale delle parti di cui all’articolo 707 del codice di procedura civile e` intercorso un periodo inferiore a tre anni e non vi sono figli: in questo caso e` esclusivamente applicabile, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 438, primo comma, l’obbligo di prestare gli alimenti di cui all’articolo 433, n. 1 ». 2. All’articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e` aggiunto il seguente comma: « L’obbligo di corresponsione dell’assegno non sussiste nell’ipotesi prevista dall’articolo 156, ultimo comma, del codice civile, essendo in tal caso esclusivamente applicabile, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 438, primo comma, del codice civile, l’obbligo di prestare gli alimenti di cui all’articolo 433, n. 1 ». Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione ai giudizi di separazione e di divorzio conclusi, anche con sentenza passata in giudicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando la parte che ne abbia interesse rivolga istanza al giudice che sarebbe competente per la revisione o la revoca dell’assegno di separazione o di divorzio. 2. 01. Muratori.
L’emendamento è significativo perché è l’unico che riguarda la riforma dell’articolo 156 in materia di mantenimento al coniuge separato che il testo unificato aveva completamente trascurato e che l’Associazione Papà Separati Onlus aveva suggerito. Risulta positivo perché: -prevede solo l’obbligo di prestare gli alimenti e non di garantire il precedente tenore di vita – quindi se il coniuge “più debole economicamente” è comunque economicamente autonomo non ha il diritto al mantenimento; -non prevede l’addebito quale condizione che influisca sulla concessione del mantenimento, disinnescando la conflittualità tra i coniugi separati; -è retroattivo per tutte le precedenti sentenze di separazione o divorzio.
L’emendamento è insufficiente perché: -non prevede un tempo massimo di durata dell’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge separato; -prevede l’obbligo di mantenimento anche in caso di divorzio. In caso di separazione, e ancora di più in caso di divorzio, i coniugi sono sciolti dall’obbligo di assistenza reciproca, ed il mantenimento si giustifica solo come espressione di personale solidarietà e di sostegno temporaneo nei confronti del coniuge separato in momentanea difficoltà. Un mantenimento a tempo indeterminato assume invece il significato di una rendita parassitaria ingiustificata.
3-Emendamenti migliorativi, ma che non incidono in maniera sostanziale sui gravi difetti del Testo Unificato
Al comma 1, capoverso ART. 155, primo comma, premettere la parola: Anche. *1. 350. Schmidt, Tarditi. *1. 361. Fragala`. *1. 372. Mazzuca Poggiolini. *1. 373. Cusumano. *1. 414. Colle`, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas. *1. 415. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.
Tale emendamento evidenzia che vi è continuità nella relazione genitoriale prima e dopo la separazione
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Al comma 1, capoverso ART. 155, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: relative fino alla fine del periodo con le seguenti: sono sempre assunte congiuntamente. In caso di disaccordo, la decisione e` rimessa al giudice. *1. 353. Schmidt, Tarditi.
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Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, numero 4), sostituire le parole: di entrambi i genitori con le seguenti: e patrimoniali di ciascun genitore. 1. 483. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.
Non avere reddito non è condizione sufficiente per poter percepire un assegno perequativo, se si hanno proprietà consistenti.
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Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: il giudice stabilisce aggiungere le seguenti: , ove necessario, *1. 356. Schmidt, Tarditi. *1. 367. Fragala`. *1. 388. Mazzuca Poggiolini. *1. 410. Cusumano.
Appare ovvio che possono esistere situazioni in cui un assegno perequativo non va corrisposto.
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Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Se il genitore alienato dal godimento della casa familiare di cui e` proprietario, e` intestatario di un mutuo ipotecario gravante sulla medesima, l’assolvimento della relativa obbligazione costituisce contributo di spesa al mantenimento dei figli ivi domiciliati. 1. 521. Lussana.
Questo emendamento è positivo, ma insufficiente, perché il mancato uso della casa da parte del genitore proprietario andrebbe compensato da parte dell’altro genitore che ne gode, in maniera diretta mediante riscatto della quota di proprietà o regolare contratto d’affitto, anche in assenza di un mutuo a carico del genitore proprietario, indipendentemente dal mantenimento dei figli. ------------------------------------------------------------
Al comma 2, sopprimere il capoverso ART. 155-quater. Conseguentemente, all’articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: 155-quater, 1. 396. Anedda.
L’art. 155 quater conferisce troppa discrezionalità al giudice, che dispone la sostituzione del mantenimento diretto con quello indiretto “in caso di inadempienza”, senza specificare le circostanze in cui essa si verifica ; tale provvedimento può essere giustificato se l’inadempienza se è dolosa e di lunga durata, ma non lo è se il genitore inadempiente si trova in difficoltà economiche. ------------------------------------------------
Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, terzo periodo, dopo le parole: Il provvedimento aggiungere le parole: Al comma 2, capoverso ART. 155-ter, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: o contragga nuovo matrimonio o conviva abitualmente more uxorio. 1. 393. Anedda.
L’assegnazione della casa familiare è in funzione solo dei figli.
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Al comma 2, capoverso ART. 155-quinquies, primo comma, primo periodo, dopo le parole: non indipendenti economicamente aggiungere le seguenti: , fino all’eta` massima di anni ventisei e a seconda delle risorse. economiche ed altri obblighi familiari del genitore, 1. 535. Lussana
Questo emendamento pone un limite all’obbligo di mantenere i figli maggiorenni , come aveva suggerito l’Associazione Papà Separati.
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Al comma 2, capoverso ART. 155-sexies, primo comma, sostituire le parole da: , nonche´ fino alla fine del comma con le seguenti: . Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta` inferiore ove capace di discernimento. Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole: istruttori del giudice con le seguenti: del giudice e ascolto del minore. 1. 540. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento.
E’ positivo che venga sancito l’obbligo di ascoltare i figli minori, ma è insufficiente perché tale obbligo è limitato ai figli che abbiano compiuto 12 anni. Non si comprende inoltre come possa essere valutata la capacità di discernimento di un bambino se egli non viene ascoltato.
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Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 709-bis con il seguente: « ART. 709-bis. – (Mediazione familiare). – In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonche´ appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell’apposito elenco del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Ove l’intervento, che puo` essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l’avvenuto passaggio. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunita` di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attivita` di mediazione ». 2. 354. Mazzuca Poggiolini.
Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 709-bis con il seguente: « ART. 709-bis. – (Mediazione familiare). – In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di acquisire informazioni sulle potenzialita` di un eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro di pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica, nonche´ appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell’apposito elenco del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Ove l’intervento, che puo` essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presentano al presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice. In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione lacertificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione circa l’avvenuto passaggio. In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la opportunita` di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attivita` di mediazione». *2. 355. Mazzuca Poggiolini. *2. 361. Tarditi.
Questi emendamenti reintroducono nel testo unificato la mediazione familiare nel testo unificato, come anche suggerito dall’Associazione Papà Separati. Tuttavia, in presenza di una legge che non garantisce senza equivoci la parità tra i genitori separati, è poco probabile che un tentativo di mediazione possa avere successo. Infatti, il genitore avvantaggiato dalla prassi dei tribunali (quasi sempre la madre) avrà tutto l’interesse a mostrarsi conflittuale.
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Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, alinea, sostituire le parole: In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque con le seguenti: In presenza di atti che. Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma: al numero 3), aggiungere, in fine, la parola: genitore. sopprimere il numero 4). 1. 357. Anedda.
Questo emendamento sopprime il numero 4 dell’articolo 709 bis che prevede la possibilità per il giudice di condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa Ammende. L’associazione Papà Separati aveva suggerito di ridurre a 200 euro la pena massima; l’onorevole Anedda è stato più drastico, eliminando del tutto le ammende. L’approvazione di questo emendamento non permetterebbe che la separazione costituisca un modo per lo Stato di far cassa ai danni delle famiglie dei separati ed in particolare dei figli.
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Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente: ART. 2-bis. (Modifica all’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile). – 1. L’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e` sostituito dal seguente: « ART. 38. – Per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della potesta` genitoriale e contemplati dagli articoli 269, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 del codice civile, nonche´ per le questioni concernenti gli articoli 250, 252, 262, 264, 316 e 317-bis del codice civile e` competente il tribunale ordinario » 2 .0350. Lussana, Francesca Martini.
Il trasferimento di competenze dal tribunale dei minorenni al tribunale ordinario dà maggiori garanzie.
4-EMENDAMENTI PEGGIORATIVI Per quanto riguarda gli emendamenti peggiorativi del testo, ci si limita a commentare quelli peggiori e più pericolosi.
Emendamento 1. 412. Burani Procaccini.
Si tratta di un emendamento molto esteso, che si propone di riscrivere interamente il testo del progetto di legge. In esso sono contenute modifiche peggiorative del testo che si ritrovano anche in altri emendamenti e che, se approvate, introdurrebbero nella normativa elementi gravi e pericolosi. L’unico elemento positivo dell’emendamento – l’obbligo per il giudice di ascoltare “l’opinione del figlio che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento”, art.155 sexies, comma 2° – non compensa le modifiche peggiorative in esso contenute. Del resto, anche a proposito dell’ascolto del minore di età inferiore a 12 anni, è difficile capire come se ne possa valutare la capacità di discernimento se non viene ascoltato.
1-Nell’emendamento non si parla mai di potestà genitoriale, ma di “responsabilità genitoriale” (art. 115 comma 2°, art. 155 sexies comma 2°). Rispetto alla potestà genitoriale, che fa dei genitori i garanti del benessere e della sicurezza dei propri figli, la responsabilità genitoriale è un concetto molto più blando, che rischia di ridurre il ruolo dei genitori rispetto a quello dello Stato e delle sue istituzioni; è singolare pensare che la burocrazia statale possa avere migliore percezione dell’interesse e del benessere dei bambini rispetto ai genitori che li conoscono e ne hanno cura dalla nascita. Non è quindi pensabile che, come prevede l’emendamento all’art. 155 sexies, comma 2, il giudice possa soggettivamente – se non arbitrariamente - esautorare i genitori legalmente idonei, attribuendo il loro ruolo di garanti dei figli ad un “curatore speciale” che nemmeno li conosce. Il giudice non ha bisogno di un intermediario per conoscere le esigenze dei figli minori, nel momento che lo stesso che l’emendamento prevede che egli debba ascoltarli. Inoltre, diversamente dagli avvocati, che devono rendere conto del loro operato nei confronti dei loro clienti (che sono degli adulti), questo curatore speciale non risulta debba rendere conto a nessuno di come cura gli interessi dei figli minorenni nella separazione. Questo emendamento sembra trattare i genitori legalmente idonei come dei soggetti intrinsecamente potenzialmente pericolosi per i figli, mentre sembra contare in maniera quasi fideistica nell’infallibilità delle istituzioni statali; si tratta di concetti che appaiono inconciliabili con uno stato democratico e liberale come il nostro. L’introduzione nel nostro ordinamento della “responsabilità genitoriale”, inoltre, potrebbe essere il punto di partenza di ulteriori negativi sviluppi normativi: in paesi come la Gran Bretagna la responsabilità genitoriale può essere attribuita a soggetti diversi dai genitori naturali, come avviene nelle cosiddette “famiglie ricostituite” in cui il nuovo compagno del genitore presso la quale è stata attribuita la residenza esclusiva dei figli (resident parent ) può richiedere ed ottenere di esercitare la responsabilità genitoriale e divenire “step parent”. In pratica il padre naturale , non avendo la residenza del figlio presso di sé, viene di fatto sostituito dal nuovo compagno della madre, che spesso riesce anche a sostituire il cognome del nuovo compagno a quello del padre naturale quando iscrive il bambino a scuola. E’ successo anche che uno step parent si sia opposto al diritto di visita del padre naturale non residente coi figli e che il tribunale abbia accolto la sua richiesta ( Giovanna Bilò, “I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese”).
Per gli stessi motivi qui esposti vanno respinti anche i seguenti emendamenti: 1. 413. Maura Cossutta; 1. 416. Finocchiaro, Magnolfi, Bonito, Lucidi, Zanella, Cento, Buemi; 1. 450. Maura Cossutta; 1. 489. Valpiana, Mascia, Deiana; 1. 539. Valpiana, Mascia, Deiana; 5. 350. Maura Cossutta
Inoltre, gli emendamenti 1. 352. Schmidt, Tarditi, 1. 363. Fragalà, 1. 379. Mazzucca Poggiolini, 1. 380. Cusumano, prevedono che , oltre agli ascendenti, “a chiunque vi abbia interesse è data facoltà di chiedere al giudice che sia riconosciuta e disciplinata la propria possibilità di contatto con i minori.” . Perché a chiunque, anche ad un estraneo che non ha rapporti di parentela col bambino (quale può essere il nuovo compagno di uno dei genitori), dovrebbe essere riconosciuto un tale diritto?
2-L’emendamento dell’on Burani Procaccini, all’art. 155 comma 2°, prevede che “se l’interesse del minore lo richiede il giudice, con provvedimento motivato, puo` attribuire 1’esercizio esclusivo della responsabilita` genitoriale ad uno solo dei genitori o, in ipotesi di inadeguatezza grave di entrambi i genitori, anche ad un terzo scelto di preferenza fra i parenti del minore.”
Emendamenti come questo, che aumentano il già eccessivamente ampio potere del giudice di non concedere l’affidamento ad uno dei genitori in base ad un suo giudizio puramente soggettivo, anche in mancanza di provvedimenti già presi in base agli art. 330 e 333 previsto nel testo unificato all’art. 155 bis, vanno respinti perché contraddicono il dettato costituzionale (art. 3, 29 e 30). Così come vanno respinti quegli emendamenti che, tramutando in legge l’attuale prassi dei tribunali, condizionano la concessione dell’affidamento condiviso all’assenza di conflittualità tra i genitori: una tale preclusione, oltre che anticostituzionale, non farebbe che alimentare artificialmente essa stessa la conflittualità, come l’esperienza di questi anni ci ha evidenziato. Per questo motivo vanno respinti anche i seguenti emendamenti:
1. 416. Finocchiaro, Magnolfi, Bonito, Lucidi, Zanella, Cento, Buemi. 1. 421. Valpiana, Mascia, Deiana 1. 422. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento. 1. 29. Maura Cossutta. 1. 549. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 423. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 424. Maura Cossutta. 1. 30. Maura Cossutta. 1. 28. Maura Cossutta. 1. 27. Maura Cossutta. 1. 375. Anedda. 1. 427. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 15. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 376. Anedda. 1. 428. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 443. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 550. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 448. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 449. Maura Cossutta. 1. 450. Maura Cossutta. 1. 451. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 453. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 18. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 465. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 488. Finocchiaro, Lucidi, Magnolfi, Bonito, Zanella, Cento, Buemi. 1. 500. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 502. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi. 1 503. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi. 1. 504. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi. 1. 505. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento. 1. 506. Bonito, Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi. 1. 514. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 71. Valpiana, Mascia, Deiana. 1. 529. Maura Cossutta.
3-L’emendamento dell’on Burani Procaccini, -all’art. 155, comma 2°, dice che “il giudice stabilisce il luogo abituale della residenza dei figli minori” -all’art. 155 ter, comma 1° dice che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore presso cui il figlio, anche maggiorenne non economicamente indipendente, ha la residenza abituale.”
Questo emendamento rende il pdl 66 peggiore della stessa normativa attuale, perchè trasforma in legge quella che oggi è solo una prassi dei tribunali in caso di affidamento congiunto: fissare la residenza dei figli presso un solo genitore, che finisce in tal modo con il godere degli stessi benefici economici dell’affidamento esclusivo – uso della casa familiare e soldi del mantenimento dei figli - . Se oggi un giudice, può decidere di concedere la residenza alternata dei figli, se passerà questo emendamento non potrà più farlo. Inoltre la conflittualità nella separazione aumenterebbe, perché il contenzioso, invece che sull’affidamento esclusivo dei figli, si accenderebbe sulla loro residenza, e a beneficiarne sarebbe soprattutto il business delle separazioni. Anche la conflittualità nella gestione della vita dei figli risulterebbe aumentata perché il genitore residente con loro potrebbe boicottare la relazione coi figli dell’altro genitore, come avviene in paesi come la Gran Bretagna, dove non esiste l’affidamento esclusivo ma prevale la residenza esclusiva dei figli presso un genitore e dove il genitore non residente viene spesso emarginato dalla vita dei figli. La scelta di uno dei due genitori presso il quale far risiedere i figli comporta un vero e proprio giudizio di maggiore idoneità di uno rispetto all’altro, che contrasta con l’affidamento condiviso, che significa pari idoneità di entrambi i genitori. La separazione è una circostanza che inevitabilmente crea instabilità nei figli: emendamenti che prevedano di anteporre la stabilità dell’abitazione alla stabilità della loro relazione con uno dei genitori non solo sono contrarie all’interesse dei minori ed alla loro educazione, ma sono alla base di gravi sperequazioni e speculazioni economiche che nulla hanno a che vedere col benessere dei figli stessi ma che, al contrario, li porrebbero al centro del contenzioso economico e continuerebbero a farne degli inconsapevoli strumenti di lotta economica a danno di uno dei loro genitori .
Per i motivi precedentemente esposti, vanno respinti anche i seguenti emendamenti:
435. Valpiana, Mascia, Deiana. 445. Valpiana, Mascia, Deiana.
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Gli emendamenti che seguono vanno respinti perché danno troppo potere di intervento da parte del giudice sugli accordi tra i genitori. Per uno stato democratico e liberale i genitori legalmente idonei, anche se separati, sono le persone più indicate per decidere nell’interesse dei e non hanno bisogno della supervisione di un giudice. Il testo unificato concede già un opinabile potere di intervento al giudice sugli accordi dei genitori, limitatamente all’eventualità che tali accordi siano “palesemente contrari agli interessi dei figli”.
1. 429. Lucidi, Magnolfi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento. 1. 378. Anedda. 1. 436. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi. 1. 437. Francesca Martini. 1. 440. Valpiana, Mascia, Deiana.
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Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, dopo le parole: Il giudice puo` disporre aggiungere le seguenti: , con provvedimento motivato, 1. 501. Lussana, Francesca Martini.
Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: Il giudice, se accoglie la domanda, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato. 1. 507. Lussana, Francesca Martini.
L’obbligo di motivare il provvedimento di esclusione dall’affidamento del figlio di uno dei genitori non riduce l’eccessiva discrezionalità concessa al giudice nell’art. 155bis circa il potere di escludere un genitore dall’affidamento dei figli “qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore”. Non essendoci regole certe, il giudice può addurre qualunque motivazione, compresa la “eccessiva conflittualità” generalmente addotta nell’attuale prassi dei tribunali per giustificare l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.
A questo proposito va preso in esame il seguente emendamento che si commenta da solo:
Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, primo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: La conflittualita` fra i genitori costituisce pregiudizio per i figli, in presenza del quale il giudice puo` stabilire, motivandolo, l’affidamento a un solo genitore. 1. 506. Bonito, Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.
I seguenti emendamenti invece si propongono di eliminare le parti dell’art. 155 bis che prevedono provvedimenti nei confronti del genitore che, calunniando l’altro, presenta una domanda manifestamente infondata di esclusione dall’affidamento dei figli.
Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, sopprimere il terzo e quarto periodo. 1. 56. Maura Cossutta.
Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, sopprimere il terzo periodo. 1. 508. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.
Al comma 2, capoverso ART. 155-bis, secondo comma, sopprimere il quarto periodo. 1. 509. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.
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EMENDAMENTI PEGGIORATIVI IN MERITO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Va premesso che il testo unificato presenta un grave difetto a proposito dell’assegno perequativo. Il mantenimento diretto previsto dal testo unificato realizza già il principio di proporzionalità perché è previsto “in misura proporzionale” al reddito dei genitori. Pertanto l’assegno perequativo ha un senso solo se volto ad equilibrare le spese quotidiane dei figli presso i genitori. Invece, così come previsto dal testo unificato, l’assegno perequativo diventa un vero e proprio mantenimento aggiuntivo a favore di uno dei genitori, in particolare quel genitore presso il quale il giudice farebbe risiedere prevalentemente i figli. Infatti l’assegno perequativo andrebbe calcolato considerando i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (art. 155, comma 4,) e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (art. 155, comma 4, n.5). In pratica, l’assegno perequativo , invece che per il mantenimento dei figli, sembra previsto per il mantenimento del genitore badante dei figli; non si prende in considerazione il fatto che gli eventuali prevalenti i compirti di accudimento da parte di un genitore e compensato da un maggiore impegno lavorativo dell’altro. E’ assurdo inoltre prevedere che l’assegno perequativo sia calcolato considerando il “tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori”.
Nessun emendamento ha cercato di correggere questi gravi difetti - come suggerito dall’Associazione Papà Separati Onlus negli emendamenti da essa proposti - col rischio di alimentare in futuro speculazioni economiche e conflittualità nella separazione.
Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, sostituire le parole da: in seguenti: al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito, nella misura e con le modalita` stabilite dal giudice che puo` anche prevedere forme di mantenimento diretto o per capitoli di spesa. 1. 471. Lucidi, Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Zanella, Cento, Buemi.
L’emendamento concede troppa discrezionalità al giudice circa la scelta della modalità di mantenimento diretto.
Al comma 1, capoverso ART. 155, quarto comma, alinea, dopo le parole: in forma diretta aggiungere le seguenti: e per capitoli di spesa. *1. 355. Schmidt, Tarditi *1. 366. Fragala`. *1. 386. Mazzuca Poggiolini. *1. 387. Cusumano. *1. 472. Lussana, Francesca Martini. *1. 473. Brugger, Zeller, Colle`, Widmann, Detomas.
E’ troppo riduttivo contemplare tra le modalità di mantenimento diretto solo quella per capitoli di spesa.
L’emendamento 1. 438. Lussana, Francesca Martini. prevede che “In caso di disaccordo il giudice invita le parti ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione in un termine non superiore a trenta giorni delegando per l’incombenza un esperto psicologo relazionale dell’eta` evolutiva.”
Questo emendamento va respinto perché il tentativo di mediazione, per essere efficace, deve avvenire prima che si adisca il giudice, ed il mediatore deve essere indipendente dal giudice stesso; è quindi improponibile che venga nominato proprio dal giudice.
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I seguenti emendamenti, rispetto al testo unificato, aumentano le ammende a favore della Cassa delle ammende previste in caso di inadempienze e violazioni fino alla stratosferica cifra massima di 50.000 euro.
Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro aun massimo di 5.000 con le seguenti: 100 euro a un massimo di 50.000. *2. 377. Lussana, Francesca Martini. *2. 358. Cusumano.
Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 75 euro con le seguenti: 100 euro. **2. 350. Schmidt. **2. 352. Fragala`. **2. 359. Mazzuca Poggiolini. **2. 378. Zeller, Brugger, Colle`, Widmann, Detomas.
Al comma 1, capoverso ART. 709-bis, secondo comma, secondo periodo, numero 4), sostituire le parole: 5000 euro con le seguenti: 50.000 euro. *2. 351. Schmidt. *2. 353. Fragala`. *2. 360. Mazzuca Poggiolini. *2. 379. Zeller, Brugger, Colle`, Widmann, Detomas.
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ART. 5. (Disposizioni finanziarie). Sostituirlo con il seguente: ART. 5. – (Politiche in sostegno della responsabilita` genitoriale). – 1. Al fine di promuovere e sostenere politiche in favore di una responsabilita` genitoriale condivisa anche dopo la separazione personale dei genitori, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e` istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da ripartire tra le regioni e gli enti locali, finalizzato al finanziamento di politiche abitative agevolate per i genitori separati, alla promozione delle attivita` di sostegno psico-pedagogico nelle scuole in favore di minori di genitori separati, alla promozione di servizi di mediazione familiare. 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, cosý` come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Per gli esercizi successivi al 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. 350. Maura Cossutta.
A parte quanto già scritto a proposito della “responsabilità genitoriale”, è più utile fare una buona legge sulla separazione e affidamento dei figli che realizzi in concreto al bigenitorialità e l’uguaglianza di diritti e doveri dei genitori, senza la quale il finanziamento di politiche di qualunque genere risulterebbe tanto inefficace quanto dannoso per le risorse economiche dello Stato.
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